Tassazione Auto Aziendali Dipendenti 2025: Cosa Cambia per il Fringe Benefit?

Dal 1° gennaio 2025 entrano in vigore importanti novità in materia di tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, i cosiddetti fringe benefit. Le modifiche, introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 n. 207/2024 e che vanno a modificare l’articolo 51 comma 4 del Tuir, mirano a rimodulare la base imponibile del beneficio in natura, con un impatto significativo sia per i lavoratori che per le aziende. Questo articolo analizza nel dettaglio la nuova disciplina, confrontandola con quella precedente e fornendo spunti utili per la sua corretta applicazione.

Il Nuovo Regime di Tassazione dal 2025: Un Cambiamento di Paradigma

La principale novità introdotta dal 2025 riguarda l’aumento della tassazione per le auto aziendali a benzina e a gasolio di nuova immatricolazione. È fondamentale sottolineare che queste nuove percentuali si applicano esclusivamente alle autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocaravan, motocicli e ciclomotori immatricolati per la prima volta e concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025. Se un dipendente utilizza un’auto aziendale assegnata nel 2024, continuerà ad essere soggetta alla normativa previgente.
La base imponibile del fringe benefit sarà ora calcolata assumendo il 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, determinato in base al costo chilometrico convenzionale stabilito dalle tabelle ACI. Questo importo sarà considerato ai fini fiscali a partire dal periodo d’imposta successivo, al netto di eventuali somme trattenute al dipendente.

Incentivi per la Mobilità Sostenibile: Tassazione Ridotta per Elettrico e Ibrido Plug-in

In controtendenza rispetto all’aumento per i veicoli tradizionali, la Legge di Bilancio 2025 introduce importanti incentivi fiscali per la mobilità sostenibile. Per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica di nuova immatricolazione, la percentuale da assumere per il calcolo del fringe benefit è ridotta al 10%. Anche i veicoli elettrici ibridi plug-in beneficiano di una tassazione agevolata, con una percentuale fissata al 20%. Questa differenziazione chiara riflette la volontà del legislatore di promuovere l’adozione di veicoli a basse emissioni.

Cosa Prevedeva la Normativa Fino al 2024? Il Peso delle Emissioni di CO2

Fino al 31 dicembre 2024, la tassazione dei fringe benefit per l’uso promiscuo di veicoli aziendali, disciplinata dall’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir nella versione modificata dalla Legge di Bilancio 2020, era strettamente legata alle emissioni di anidride carbonica (CO2) del veicolo. Per i contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020, l’imponibile era determinato applicando al costo chilometrico per una percorrenza convenzionale di 15.000 km le seguenti percentuali:

• 25% per veicoli con emissioni non superiori a 60 g/km.
• 30% per veicoli con emissioni superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km.
• 50% per veicoli con emissioni superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km.
• 60% per veicoli con emissioni superiori a 190 g/km.

Il confronto tra la vecchia e la nuova disciplina evidenzia un netto inasprimento della tassazione per i veicoli con emissioni di CO2 più elevate, immatricolati dal 2025 e con contratti stipulati da tale data.

Il Nodo dei Veicoli Immatricolati Prima del 2025 e Assegnati Successivamente

Un aspetto cruciale riguarda il trattamento fiscale dei veicoli concessi in uso promiscuo a partire dal 1° gennaio 2025, ma immatricolati in data antecedente. In questo scenario, il documento fornito richiama i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 46/2020. Secondo tale interpretazione, la definizione di “nuova immatricolazione” si riferisce agli autoveicoli, motocicli e ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020, indipendentemente dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020.
Inoltre, per l’applicazione della norma, è necessario che i veicoli siano concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020. Il momento determinante è quindi la sottoscrizione dell’atto di assegnazione tra datore di lavoro e dipendente.

Cosa succede quindi se il contratto di concessione in uso promiscuo viene stipulato dopo il 1° luglio 2020 (o dal 1° gennaio 2025 secondo la nuova norma), ma il veicolo è stato immatricolato prima di tale data?

In questa ipotesi, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, non è possibile applicare il criterio forfetario basato sulle emissioni di CO2.
In questi casi, la valorizzazione del benefit deve avvenire secondo i principi generali che regolano la determinazione del reddito di lavoro dipendente, facendo riferimento, come precisato dalla Risoluzione n. 74/2017, alla sola parte riferibile all’uso privato del veicolo. È necessario, quindi, scorporare dal valore normale del bene l’utilizzo effettuato nell’interesse del datore di lavoro, basandosi su elementi oggettivi e documentalmente accertabili. Questa casistica richiede una valutazione più analitica e dettagliata del beneficio.

Implicazioni per le Aziende: Deducibilità dei Costi Invariata

Per quanto riguarda le imprese, la Legge di Bilancio 2025 non ha apportato modifiche alla deducibilità dei costi relativi alle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Ai sensi dell’art. 164 del TUIR, tali costi rimangono deducibili nella misura del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni). Questa stabilità normativa fornisce un punto di riferimento per la pianificazione aziendale.

Le Tabelle ACI: Uno Strumento Fondamentale per il Calcolo

Per la corretta quantificazione del rimborso da corrispondere ai dipendenti per l’uso promiscuo dei veicoli aziendali, è indispensabile fare riferimento alle tabelle chilometriche redatte dall’ACI. Queste tabelle, aggiornate annualmente, forniscono il costo chilometrico convenzionale per diverse tipologie di veicoli e rappresentano la base di calcolo per la determinazione del fringe benefit, come specificato anche nella nuova disciplina. Le tabelle per il 2025 sono state pubblicate sul Supplemento Ordinario n. 42 della Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2024.

Conclusioni e Raccomandazioni

La nuova disciplina sulla tassazione dei veicoli aziendali dal 2025 rappresenta un cambiamento significativo, con un inasprimento della tassazione per i veicoli tradizionali di nuova immatricolazione e un chiaro orientamento verso la promozione della mobilità sostenibile attraverso la riduzione della tassazione per i veicoli elettrici e ibridi plug-in.

Le aziende dovranno attentamente valutare le implicazioni di queste modifiche sulle proprie politiche di gestione della flotta aziendale e sulle decisioni di assegnazione dei veicoli ai dipendenti.

È fondamentale considerare non solo i costi di acquisto o leasing dei veicoli, ma anche il loro impatto fiscale sia per l’azienda che per i dipendenti.
Per una corretta applicazione della normativa, è cruciale prestare attenzione alla data di immatricolazione del veicolo e alla data di stipula del contratto di concessione in uso promiscuo. Nei casi di veicoli immatricolati antecedentemente al 1° luglio 2020 e concessi in uso dal 2025, sarà necessario ricorrere ai principi generali di valorizzazione del reddito da lavoro dipendente, distinguendo chiaramente tra uso privato e uso aziendale.

Redazione

Dottore Commercialista e Revisore Legale Pianificazione e Controllo di Gestione Finanza Agevolata e Crisi d'Impresa Formazione

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