Il ruolo del dell’organo di controllo delle società, ed in particolare quello del collegio sindacale, ha assunto una funzione più marcata ai fini dell’emersione della crisi e della perdita di continuità dell’impresa a seguito dell’emanazione del D.lgs n. 83/2022 e dell’articolo 25 octies del Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza.
La funzione di vigilanza “anti-crisi” del collegio sindacale viene ricavata dalla combinazione e lettura congiunta dell’articolo 2086 del cod. civ. e l‘articolo 2403 del cod. civ. che riassume l’operato di questo organo di controllo sulla vigilanza del “rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento“.
Il collegio sindacale è un organo collegiale (proprio della società) la cui nomina è obbligatoria per le società che superino determinati limiti dimensionali relativi a:
Le sue principali funzioni sono:
Oggi, con la nuova normativa, il collegio sindacale ha solo un obbligo di segnalazione interna, e non più un obbligo di segnalazione esterna come previsto dal vecchio articolo 14 del c.c.i..
L’articolo 2403 del cod. civ. impone al collegio sindacale di:
in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’ impresa e della perdita della continuità aziendale.
Funzioni che nel caso si SRL di minor dimensioni spettano eventualmente al sindaco unico.
Obbligo degli amministratori è quello di ASSICURARE l’adeguatezza dell’assetto societario secondo le disposizioni dell’articolo 2086 del cod. civ., mentre in sostanza l’obbligo del collegio sindacale è quello di VERIFICARE l’operato degli amministratori in modo da avere una struttura organizzativa, amministrativa e contabile idonea a:
La recente normativa inquadra il ruolo del collegio sindacale sempre più in una funzione di controllo e collaborazione con l’organo amministrativo.
Infatti, i sindaci hanno il potere di:
Ma, il punto più importante della nuova normativa riguarda l’obbligo di sollecito degli amministratori qualora le verifiche dei sindaci dovessero rilevare RISCHI DI INADEGUATEZZA.
In questo ultimo caso il collegio sindacale:
Infine, se l’inerzia degli amministratori si protrae anche dopo la convocazione dell’assemblea dei soci, i sindaci possono optare per la denuncia al tribunale.
Secondo l’articolo 2407 del cod. civ. i sindaci “sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.”
I sindaci devono rispondere in caso di:
degli squilibri economici, patrimoniali e finanziari che rendono probabile una crisi o l’insolvenza dell’impresa.
La valutazione della responsabilità DIPENDERA’ dalle modalità con le quali si è adempiuto ai doveri di vigilanza sugli adeguati assetti e alla tempestiva segnalazione dei segnali di crisi.
L’articolo 25 octies del c.c.i. combinato con l’articolo 2086 del cod. civ. rafforzano i poteri e le funzioni del collegio sindacale al quale viene attributo un ruolo centrale nella funzione di prevenzione della crisi d’impresa e di mantenimento della continuità aziendale attraverso la vigilanza sugli adeguati assetti societari impostati dall’organo amministrativo.
Il commercialista può svolgere un ruolo fondamentale nell’aiutare l’azienda a rispettare l’articolo 2086 del codice civile. In particolare, il commercialista può:
1. Valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
2. Fornire consulenza su specifici aspetti della gestione aziendale;
3. Assicurare la tenuta della contabilità e la redazione del bilancio di esercizio;
4. Aiutare l’impresa a prevenire in anticipo una situazione di crisi.
In conclusione, il commercialista può essere un partner strategico per l’azienda nel rispetto dell’articolo 2086 del codice civile.
Grazie alle sue competenze e professionalità.
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