Atti societari e impresa familiare anche dai commercialisti

A partire dal 6 dicembre 2017 anche i dottori commercialisti possono redigere atti di imprese familiari e operazioni straordinarie per società. Ma, dopo qualche giorno, il colpo di scena!

 

L’art. 11-bis Legge nr. 172 del 4 dicembre 2017 (pubblicata in G.U. nr. 284 del 5 dicembre 2017) dispone la modifica all’art. 36 del D.L. 25 giugno 2008, nr. 112 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, nr. 133, in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d’impresa) aggiungendo il comma 1-ter:

“Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.”

 

Il comma 1-bis ex art. 36 D.L. n. 112/08, anticipando il recente comma, già prevede che nel trasferimento delle quote societarie:

L’atto di trasferimento di cui al secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed e’ depositato, entro trenta giorni, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e’ stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell’alienante e dell’acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito, rilasciato dall’intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma.”

 

Dunque, con il nuovo comma 1-ter, è sufficiente la firma digitale dell’intermediario (dottore commercialista) per:

 

  • costituzione e cessazione dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del cod. civ.

  • trasformazione, scissione e fusione di società (artt. 2498-2506 cod. civ.)

  • cessioni di aziende (art. 2556 cod. civ.)

 

Resta inteso che tali competenze sono assegnate anche ai dottori commercialisti, che intervengono secondo le modalità di sottoscrizione digitale, i quali devono rispettare tutti gli obblighi consequenziali riguardo alla registrazione e tassazione degli atti societari.

 

Oggi, pertanto, cittadini ed imprese possono rivolgersi, oltre che ad un notaio, anche ai dottori commercialisti. Tuttavia, non si condivide la ratio della norma che, più che aprire alla concorrenza anche alcune funzioni di pubblica rilevanza, intende puntare al risparmio economico.

 

E’ evidente che le responsabilità (anche penali) non possono ammettere notevoli risparmi: la complessità dell’atto prescinde dal titolo di chi lo compie!

 

Concludendo, finalmente la norma riconosce il ruolo fondamentale del dottore commercialista che spesso cura le decisioni strategiche che conducono alle operazioni straordinarie aziendali. Per queste, la figura del notaio è sovente quella di validarne la correttezza giuridica di quanto presentato dalla società e dal suo commercialista il quale, già per questo, ha assunto notevoli responsabilità.

 

(aggiornamento del 20/12/2017)

Con un emendamento – in commissione bilancio alla Camera – alla Legge di Bilancio 2018, il legislatore ha ritenuto, di fatto, una “svista” liberalizzare anche alcune competenze notarili a vantaggio dei commercialisti le cui competenze (ed onorari) sono già e definitivamente liberalizzate.

Ora si legge “atto pubblico informatico” in luogo della precedente formula “sottoscritti con firma digitale”.

La vicenda basta per commentarsi da sola!

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