L’Exposure Draft OIV 2/2025 “La valutazione dei danni connessi ad attività economiche” prova a mettere in fila, in modo “da perito”, la catena logica che spesso nei giudizi si rompe: causalità economica → scenario “but for” → differenziali → attualizzazione coerente → convalida (dimostrabilità). Se salti un anello, la stima diventa opinione.
Il documento parte da un punto che in aula si vede sempre: l’economia non è deterministica e nei casi complessi la causalità può essere solo probabile, non “certa e lineare”. Quindi l’esperto deve spiegare quali conseguenze sono attribuibili con elevata probabilità al comportamento dannoso, tenendo conto anche di concorso del danneggiato e contenimento del danno.
Qui sta la prima “novità culturale” del paper: non basta quantificare. Prima bisogna reggere l’urto su nesso causale e perimetro (cosa entra e cosa resta fuori).
L’OIV ricostruisce una sequenza logica che, tradotta operativamente, è questa:
Nota pratica: è qui che si vincono (o perdono) le cause. Se la tua perizia parte direttamente dal DCF senza aver “blindato” anche il perimetro, la controparte ti smonta con due domande.
L’OIV distingue due approcci:
E introduce un punto-chiave da contenzioso: per dimostrare la causalità economica serve una “ragionevole certezza” intesa come “più probabile che non”. Ma la probabilità “lavora diversamente” tra:
Il paper richiama la struttura classica:
Sul passing-on, il taglio OIV è coerente con la prassi antitrust europea: la Commissione UE ha pubblicato guida pratica sulla quantificazione del danno e linee guida specifiche sul passing-on per supportare giudici e parti. (Competition Policy)
Il documento ribadisce che il criterio cambia a seconda del titolo:
E segnala un fatto “da vita vera”: spesso l’interesse negativo è scelto anche per ragioni probatorie, perché stimare con ragionevole certezza l’interesse positivo può essere più duro.
Il paper propone una regola operativa chiara:
L’OIV insiste sulla logica differenziale: guardare solo a costi, ricavi, investimenti e rischi che cambiano tra scenario “but for” e realtà; il resto è rumore.
E distingue le seguenti situazioni tipiche:
Quando il focus è su beni, opere, macchinari, vizi, ritardi, con danno emergente e (a volte) lucro cessante più o meno esteso.
Quando la lesione colpisce un segmento o l’intero sistema di generazione dei risultati, con peso centrale del lucro cessante.
Quando la controfattualità è più fragile perché l’iniziativa non era ancora “operativa” (chance, JV, progetti). Esempio: joint venture eolica dove serve stimare il valore di mercato di un’azienda “non costruita” tramite business plan virtuale, dati di settore, comparabili, parametri da quotate.
Punto molto utile (e spesso disatteso): non è razionale “alzare il tasso” per prudenza se quello che vuoi misurare è il valore che si sarebbe realizzato nello scenario rivendicato. Il tasso deve essere coerente con lo scenario rivendicato in ottica di mercato.
Altri due passaggi operativi:
Nota fiscale (spesso ignorata)
In linea di principio le analisi andrebbero svolte al lordo imposte, ragionando poi su coerenza tra tassazione del risarcito e deducibilità del risarcitore, e su differenze di aliquota tra scenari.
Il paper tratta la stima del danno come una valutazione che deve reggere gli stessi test di credibilità di un piano industriale. E propone strumenti di convalida in base al “driver” principale del business.
Uso di correlazioni e regressioni, ma con rigore tecnico e test di significatività, e soprattutto verifica che le condizioni storiche siano ragionevolmente ripetibili nel futuro proiettato.
Serve documentare risorse di management, marketing, tecnologia, capitale umano, compatibilità finanziaria; possibile uso di modelli di “scoring” degli asset immateriali (quali-quantitativo).
Le ipotesi devono essere compatibili con reazioni dei competitor (esempio OIV: in prodotti poco differenziati certe crescite “a prezzi invariati” sono poco credibili).
Tre strumenti “da manuale” ma qui calati nel danno:
(Il Monte Carlo non è frequente nella prassi, ma può dare risultati interessanti quando ci sono le condizioni per usarlo bene).
Per società con titoli quotati, la reazione del prezzo a annunci/eventi può aiutare sia nel test di causalità economica sia nella misura del danno quando configurabile come perdita di valore di mercato.
Il passaggio OIV sul passing-on è perfettamente allineato al fatto che, in ambito antitrust, la quantificazione richiede distinguere tra overcharge pagato, overcharge trasferito a valle e possibili effetti-volume. Su questo la Commissione UE ha pubblicato sia una guida pratica sia linee guida sul passing-on. (Competition Policy)
Per un inquadramento economico-metodologico più ampio, resta un riferimento classico anche il lavoro OCSE sulla quantificazione del danno alla concorrenza per corti e autorità. (OECD)
Se lo applichi bene, il documento ti porta a tre regole d’oro:
Se hai una controversia (civile, societaria, contrattuale o antitrust) in cui il punto vero è quantificare e non “parlare”, serve una perizia che regga su metodo, dati e coerenza finanziaria.
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