L’oggetto sociale della start-up innovativa, secondo dall’art. 25 del D.L. nr. 179/2012, comma 2, lettera f), deve prevedere:
lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un bene/servizio innovativo ad alto valore tecnologico.
Il legislatore pone l’accento su elementi e informazioni che obbligatoriamente devono essere contenuti nella formulazione dell’oggetto sociale in quanto necessari ad identificare la start-up innovativa, che si possono schematizzare come segue:
Tali indicazioni attengono quindi alle “caratteristiche e informazioni” che devono obbligatoriamente essere contenute nell’oggetto sociale ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale e di cui l’ufficio del Registro delle Imprese deve verificarne formalmente la sussistenza.
A tal fine dell’iscrizione della società nella sezione speciale delle start-up innovative del registro delle imprese, deve eseguire un controllo preventivo di regolarità formale, ai sensi di quanto prevede l’art. 11 della Direttiva n. 2009/101/CE del 2009, richiamata dal D.M. del 17/02/2016.
Inoltre, si evidenzia che il controllo sulla regolarità formale dell’oggetto sociale è eseguito dall’Ufficio nel pieno rispetto del principio della libertà d’iniziativa economica privata riconosciuta all’imprenditore societario relativamente alla determinazione dei “contenuti sostanziali” dell’oggetto sociale, che rappresenta l’attività della start-up, in ordine ai quali l’Ufficio non è invece tenuto ad effettuare alcuna valutazione di merito.
Nel caso in cui la formulazione dell’oggetto sociale contenga la descrizione di ulteriori attività, deve essere chiaramente evidenziato il rapporto di prevalenza a favore dell’oggetto sociale tipico di startup.
Per tale ragione, non possono essere descritte e aggiunte, quali attività secondarie, attività regolamentate in ordine alle quali la legge prescriva che le stesse o l’oggetto sociale che le descrive debbano essere anch’esse attività esercitate in via principale, esclusiva o prevalente.
La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente:
La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente:
L'ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026 della Corte di Cassazione segna una svolta epocale…
Introduzione Negli ultimi anni l’espressione “adeguati assetti” è passata dall’essere un concetto da manuale a…
Negli ultimi anni l’art. 2086 c.c. è uscito dai manuali per entrare nella quotidianità di…
Hai una società a responsabilità limitata che non svolge più alcuna attività da anni? Il…
Il video contiene una relazione del webinar sugli adeguati assetti aziendali svolto lo scorso 5…
1) Cos’è (davvero) una perizia di stima del marchio Una perizia di stima del marchio…