L’usura sopravvenuta non genera nullità contrattuale

Qualora il tasso effettivo globale medio (TAEG) del contratto di mutuo dovesse superare, in pendenza di contratto, il tasso-soglia periodicamente determinato (art. 2 Legge nr. 108/96) non genera nullità della clausola per cui non è azionabile l’art. 1815 cod. civ.

 

La Corte d’appello, in giudizio promosso da una società nei confronti di una banca per accertare, in relazione a un contratto di mutuo decennale a tasso fisso del 13,70%, estinto anticipatamente dalla mutuataria, la nullità delle clausole pattizie implicanti l’applicazione di interessi passivi usurari e moratori anatocistici, nonché il pagamento di commissione per l’estinzione anticipata, con condanna della banca alla restituzione di quanto illegittimamente preteso, in totale riforma della decisione di primo grado (che aveva condannato la banca al pagamento all’attrice della somma di 544.302,04, euro oltre interessi legali), ha condannato la società alla restituzione delle somme versatele dalla
banca, in eccedenza rispetto a quanto dovuto. Contro questa sentenza, la società ha proposto ricorso per Cassazione, ma la Suprema Corte (Cassazione Civile, Sez. I, 19.04.2018, n. 9762) ha rigettato il ricorso con le seguenti conclusioni
giuridiche.

La sentenza menzionata richiama il principio affermato dalle Sezioni Unite della stessa Corte (sentenza n. 24675/2017), con riferimento ai contratti di mutuo stipulati, come quello in esame, anteriormente all’entrata in vigore della L. 108/1996, e alla questione della cosiddetta usura sopravvenuta (quella che si caratterizza per pattuizioni che, pur se valide al momento della contrattazione, successivamente siano venute a trovarsi non corrispondenti ai valori numerici rilevati periodicamente ed espressi dai tassi soglia).

 

Le Sezioni Unite hanno affermato, infatti, che “allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108/1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto“.

È bene, a questo punto, chiarire un particolare della normativa vigente: i tassi usurai vengono calcolati basandosi, in forza dell’art. 2 L. 108/1996, sulla rilevazione trimestrale dei tassi medi praticati per le varie categorie di operazioni creditizie, sui quali viene applicata una determinata maggiorazione. In questo caso, l’usurarietà dell’interesse non deriverebbe da una patologia di cui il regolamento contrattuale è affetto sin dall’origine, ma deriverebbe o dal sopravvenire di una normativa nuova, come nel caso della L. 108/1996, o dall’andamento del mercato.

 

Ne consegue che l’usura sopravvenuta non dipende dalla volontà dei contraenti e quindi non è illecita: pertanto, non vi è alcun diritto del mutuatario di esigere la restituzione di somme percepite in modo presumibilmente illecito dal mutuante.

(tratto da SistemaRatio)

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