Le associazioni e le fondazioni che rientrano nel perimetro degli enti del terzo settore (ETS) possono esistere sia nella forma di enti “non riconosciuti” che nella forma di “enti riconosciuti”.
la differenza principale è che, negli enti riconosciuti, delle obbligazioni dell’ente risponde solo l’ente con il suo patrimonio mentre, nel caso degli enti non riconosciuti, se il patrimonio dell’ente non è sufficiente a far fronte ai debiti che l’ente ha contratto, del relativo adempimento sono responsabili coloro che hanno agito per conto dell’ente, i quali pertanto ne rispondono con il loro personale patrimonio.
Per queste ragioni, la legge vuole che l’ente riconosciuto abbia una stabile dotazione patrimoniale.
Anteriormente alla nuova legislazione sul Terzo Settore, questa materia era rimessa alla legislazione regionale oppure, per le persone giuridiche iscritte nei registri prefettizi, a una valutazione espressa dalla Prefettura nel singolo caso concreto: in pratica, la Prefettura giudica la congruità dell’apparato patrimoniale dell’ente rispetto allo scopo che il medesimo si propone di raggiungere.
La legge sul Terzo Settore ha sottratto questa materia alla casistica della legislazione regionale e alla discrezionalità delle Prefetture.
Viene ora disposto che, per il conseguimento della personalità giuridica, l’ente deve dimostrare di disporre di una somma liquida di importo non inferiore a:
Se invece l’ente che chiede il riconoscimento riceve una dotazione patrimoniale non in denaro ma “in natura”, il valore dell’apporto deve risultare da una relazione giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro dei revisori legali.
La nuova normativa del Terzo Settore, inoltre, stabilisce che se il predetto valore minimo del patrimonio dell’ente riconosciuto risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione dell’ente deve senza indugio adottare i provvedimenti conseguenti, quali:
Evidentemente, se si tratta di una fondazione, l’organo amministrativo provvede direttamente; mentre, in una associazione, l’organo amministrativo deve effettuare la convocazione dell’assemblea degli associati per l’adozione delle decisioni di loro competenza.
Quanto alla procedura di riconoscimento, la legge sul Terzo Settore predispone un passaggio particolare rispetto alle norme applicabili agli altri enti.
La legge prevede, infatti, che le associazioni e le fondazioni del terzo settore possono acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel nuovo Registro Unico nazionale del Terzo Settore.
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