Terzo Settore: attività esentasse

Raccolte occasionali di fondi non imponibili

 

Il Codice del Terzo Settore (CTS) definisce i criteri per l’inquadramento fiscale degli Enti Terzo Settore (ETS) alla luce della tipologia di attività svolta, permettendo di delineare alcuni scenari applicativi che potranno incidere sulle scelte organizzative e sulla forma giuridica dell’ente mo-profit.

Per gli Enti Terzo Settore (ETS) viene espressamente prevista la non commercialità delle attività di interesse generale svolte a titolo gratuito o verso corrispettivi non superiori ai costi effettivi.

In pratica, gli introiti derivanti da attività commerciali sono attribuite all’attività istituzionale (perciò non tassabili) a condizione che:

  1. siano svolte a titolo gratuito
  2. ovvero, sia richiesto un corrispettivo commisurato ai costi sostenuti di acquisto, produzione e/o commercializzazione.

 

È inoltre esclusa l’imponibilità:

  • raccolte occasionali di fondi

 

  • contributi ed apporti erogati dalla PA in relazione ad attività convenzionate: questi ultimi godono dell’esenzione solo se percepiti da enti di natura commerciale, rientrando in caso contrario nei meccanismi di tassazione ordinari.

Inoltre, per gli Enti del terzo settore (ETS) associativi, si considera non commerciale (perciò, esentasse) l’attività istituzionale svolta:

  • nei confronti degli associati, nonché dei loro familiari e conviventi degli stessi,
  • salvo cessioni e prestazioni verso corrispettivi specifici, che assumono natura commerciale.

Ulteriori ambiti di attività non commerciale sono previsti in modo specifico per:

  • Organizzazioni di Volontariato (ODV)

 

  • Associazioni di Promozione Sociale (APS)

Le prime (ODV), art. 84, co. 1 CTS, possono accedere a una serie di attività non commerciali aggiuntive rispetto a quelle elencate nell’art. 79, quali:

  • la vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito;

 

  • la cessione di beni prodotti da assistiti e volontari e la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni e celebrazioni a carattere occasionale le quali, in mancanza dell’apposita previsione normativa di cui sopra, rientrerebbero tra le attività diverse di natura commerciale.

Per le Associazioni di Promozione Sociale (APS), l’art. 85 prevede un ventaglio di attività non commerciali verso associati e familiari conviventi che risulta decisamente più ampio di quello previsto dall’art. 79 co. 6 per la generalità degli Enti del Terzo Settore associativi.

In questo caso, infatti, si considerano non commerciali anche:

  • le attività istituzionali eseguite a fronte di corrispettivi specifici;
  • le cessioni di pubblicazioni destinate ad associati e loro familiari conviventi;
  • le somministrazioni di alimenti o bevande presso le sedi istituzionali della Legge nr. 287/1991;
  • la vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, curata direttamente dell’Associazioni di Promozione Sociale senza alcun intermediario.

 

Va evidenziato che le suddette attività non commerciali di Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) concorrono a pieno titolo ai fini del giudizio di prevalenza ex art. 79, co. 5, necessario a definire la complessiva natura non commerciale dell’ente nell’ambito di ciascun periodo d’imposta.

 

Infine, si osserva che la riforma assegna benefici anche per gli Enti Terzo Settore che si qualificano come commerciali (in base ai parametri dell’art. 79 co. 5) come ad esempio il social bonus (art. 81) e – per gli enti diversi dalle società – le esenzioni tributarie ai fini delle imposte indirette e tributi locali (art. 82).

 

In caso di prevalenza dell’attività commerciale gli Enti del Terzo Settore avranno, comunque, la possibilità di trasformarsi in impresa sociale, che diventa cosi, per la prima volta, un polo di attrazione per i soggetti che svolgono attività di interesse generale in formula imprenditoriali.

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