Dichiarazione fiscale (MODELLO UNICO): tardiva o omessa

Ho dimenticato di trasmettere la dichiarazione dei redditi (mod. UNICO) dello scorso anno. Qauli sono le conseguenze? Quali sanzioni? E’ possibile rimediare?

 

In caso di omessa presentazione della dichiarazione fiscale entro il termine ordinarioi del 30 settembre (per coloro che hanno il periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), si può ricorrere alle seguenti soluzioni (e sanzioni):

a) dichiarazione tardiva, ossia quella presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione ordinario. In tal caso si applica la sanzione in misura fissa di 250 euro, di cui all’articolo 1, comma 1, del D.lgs. n. 471 del 1997, prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, fermo restando la sanzione per omesso versamento laddove alla tardività della dichiarazione si accompagni anche un carente o tardivo versamento del tributo emergente dalla dichiarazione stessa.

Non rileva, invece, la sanzione introdotta dal D.lgs. n. 158 del 2015 per l’ipotesi in cui la dichiarazione viene inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza poiché tale fattispecie riguarda esclusivamente le dichiarazioni “omesse”, ossia quelle presentate oltre novanta giorni dalla scadenza del termine.

La sanzione è, inoltre, ridotta ricorrendo al ravvedimento operoso versando la sanzione ridotta di 1/10 del minimo (1/10 di 250 euro) per dichiarazione. Pertanto, nel caso di mod. UNICO con studi di settore, occorre versare 25 euro per ciascun modello (redditi, Iva e studi di settore).

 

b) dichiarazione omessa: la mancata presentazione della dichiarazione entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione comporta l’applicazione della sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione, compresa tra il 120% e il 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di 250 euro. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000.

Se, peraltro, la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e, comunque, prima dell’inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.

Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 150 a euro 500.

Si ricorda che la dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa con la conseguenza che le sanzioni non possono essere spontaneamente regolarizzate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

Inoltre, è bene osservare che, in caso di accertamento di maggiori imponibili rispetto a quelli indicati nella dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dalla scadenza ma entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo, si rende applicabile la sanzione di omessa presentazione della dichiarazione nella misura compresa tra il 120% e 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta.

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