Un soggetto in regime forfettario è tenuto al nuovo obbligo della comunicazione trimestrale delle fatture previsto dal Decreto-Legge Fiscale 2017 (D.L. nr. 193/2016)?
Il co. 1 art. 4 D.L. nr. 193/2016 (di modificare dell’art. 21 del D.L. nr. 78/2010 convertito, con modificazioni, in Legge nr. 122/2010) stabilisce che in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e delle fatture ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 DPR nr. 633/72, ivi comprese le bollette doganali, nonché’ i dati delle relative variazioni.
I termini di invio sono fissati per l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, mentre la comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.
Nello stesso termine deve essere inviata anche la liquidazione periodica IVA.
In particolare, i soggetti che operano in regime forfettario ed in regime di vantaggio (minimi), tra l’altro, beneficiano anche dell’esonero della registrazione delle fatture di acquisto e delle fatture emesse. Inoltre essi non applicano l’IVA in fattura e sono esonerati dalla dichiarazione IVA e non eseguono liquidazioni periodiche IVA.
Ne consegue che tali soggetti saranno esclusi dall’obbligo di comunicazione delle liquidazioni trimestrali IVA (poiché non liquidano l’IVA in quanto non applicata) e devono ritenersi altresì esclusi anche dalla comunicazione trimestrale delle fatture (poiché esonerati dall’obbligo di registrazione contabile).
In tal senso l’intervento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 3 novembre. A tal proposito, infatti, si chiarisce che i dati delle fatture che dovranno essere comunicati sono esclusivamente quelli che i soggetti passivi IVA sono tenuti a registrare (artt. 23 e 25 del D.P.R. nr. 633/72), al fine di determinare, con periodicità mensile o trimestrale, l’importo dell’IVA (a debito o a credito).
Pertanto, come detto, se non sussite l’obbligo di registrazione, viene meno anche l’obbligo di comunicazione e di liquidazione.
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