Agevolazioni Contributi

Tassazione docenti e lezioni private

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito la tassazione per i docenti che impartiscono lezioni private con l’interpello n. 63 del 8 marzo 2024.

La scelta del regime di tassazione per le lezioni private dipende principalmente dal guadagno annuale che il docente ricava da questa attività e dall’abitualità, considerata a tutti gli effetti una seconda attività lecita.

Nel caso specifico dei docenti titolari di cattedra, bisogna distinguere il caso in cui le lezioni private vengano impartite in modo occasionale e non ricorrente dal caso in cui queste vengano impartite con il requisito dell’ abitualità, questo vuole dire che ogni situazione deve essere valutata sulla base delle fattispecie concrete che di volta in volta vengono in considerazione.

Se le lezioni vengono svolte in modo non programmato e saltuarie, non superando i 5.000 euro lordi l’anno, il contribuente non è tenuto ad alcun adempimento formale o sostanziale. Non è neanche obbligatorio emettere una ricevuta fiscale, se non in caso di compensi superiori a 77,47 euro. In tal caso, la ricevuta non fiscale deve essere munita di una marca da bollo da 2,00 euro.

Nel caso in cui le prestazione sono caratterizzate dal requisito dell’abitualità, in tal caso, dal punto di vista fiscale il docente è considerato un professionista e vi è l’OBBLIGO di apertura di partita IVA.

Riprendendo l’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019): “A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 15 per cento, salva opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari”.

Pertanto il docente titolare di cattedra che impartisce anche lezioni private abitualmente può decidere tra 2 opzioni:

  • Regime forfetario: applicando un aliquota del 15% sul reddito, con obbligo di fattura e nessuna applicazione dell’IVA;
  • Regime speciale (legge 30 dicembre 2018): attraverso un imposta sostitutiva Irpef del 15% sui compensi, con obbligo di fatturazione ed esenzione dell’IVA.

ATTENZIONE: l’Agenzia delle Entrate precisa che il regime ”speciale” e quello ”forfetario” non sono tra loro compatibili.

In aggiunta, nel caso di regime forfettario, i docenti devono versare i contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS calcolati sulla base imponibile del 24% del reddito, inoltre il docente potrà essere escluso dal regime se supera i 30.000 euro di ricavi lordi oppure se ha altri redditi da lavoro dipendente o assimilato superiori a 20.000 euro.

Ecco alcuni esempi di attività che possono essere considerate occasionali:

  • Un docente che impartisce lezioni private a un solo studente una volta al mese.
  • Un musicista che occasionalmente offre lezioni private di chitarra.
  • Un traduttore che sporadicamente fornisce lezioni private di lingua straniera.

Invece, le seguenti attività NON sono considerate occasionali:

  • Un docente che impartisce lezioni private a più studenti con frequenza regolare.
  • Un personal trainer che offre lezioni private a domicilio su base settimanale.
  • Un insegnante di yoga che tiene corsi privati a un gruppo di persone due volte a settimana

La scelta del regime contabile è un passo importante che può avere implicazioni significative a livello fiscale e previdenziale. Per questo motivo, è consigliabile rivolgersi ad un Commercialista per ricevere una valutazione personalizzata e scegliere il regime più adatto alle proprie esigenze.

 


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