Sono iscritto alla gestione INPS artigiani. Ho versato in ritardo la rata contributiva dei contributi fissi. Sono comunque in regola? Oppure mi saranno addebitate sanzioni e interessi?
I contribuenti iscritti alla gestione speciale INPS artigiani e commercianti devono provvedere al versamento dei contributi previdenziali minimali in quattro rate uguali e con cadenza trimestrale le cui scadenze sono:
Qualora la scadenza dovesse cadere in un giorno festivo ovvero di sabato, il termine ultimo slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Dunque, in caso di tardivo versamento di tasse e imposte è possibile ricorrere al ravvedimento operoso: dalla formula “sprint” a quello “lunghissimo” con sanzioni che vanno dallo 0,1% al 5%.
Nel caso, invece, di omesso/insufficiente versamento dei contributi previdenziali non è ravvedibile, non è possibile ricorrere al ravvedimento spontaneo.
In particolare, l’INPS, in merito ai contributi omessi, versati in maniera insufficiente o in ritardo, procede inizialmente con l’invio di avvisi bonari (comunicazioni finalizzate a consentire il tempestivo accertamento delle omissioni contributive e la regolarizzazione da parte del contribuente).
Successivamente, se la posizione non viene regolarizzata nei termini indicati, si procede all’iscrizione a ruolo ed alla conseguente riscossione coattiva a mezzo di cartella esattoriale.
Stesso trattamento per i contributi eccedenti il minimale e scaturenti dalla dichiarazione fiscale (mod. Unico/PF).
Anche in questi casi l’omesso/insufficiente versamento di saldo e acconto non è ravvedibile, di conseguenza si riceverà un avviso bonario da parte dell’Agenzia delle Entrate.
In definitiva, in relazione al caso di specie, il contribuente avendo versato in ritardo la II° rata e, trattandosi di contributi previdenziali, non può ricorrere al ravvedimento spontaneo.
Pertanto, dovrà solo attendere che siano irrogate sanzioni e interessi per il ritardato versamento e regolarizzare la posizione nelle modalità indicate nell’avviso che sarà trasmesso dall’Inps (per i contributi sul minimale annuale) ovvero dall’Agenzia delle Entrate (per i contributi eccedenti il minimale e scaturiti dalla dichiarazione dei redditi).
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