Con il D. Lgs. 193/2016 a decorrere dal 3 dicembre 2016 sono entrate in vigore le novità previste dal decreto fiscale, tra cui anche quelle in materia di cedolare secca.
È stato modificato l’art. 3, co. 3, del D. Lgs. 23/2011, il quale ora prevede che:
In sintesi, la mancata presentazione della comunicazione di proroga (che in passato veniva effettuata entro 30 giorni con modalità telematica o cartacea presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate con il modello RLI) non comporterà più la revoca dell’opzione nel caso in cui il contribuente abbia tenuto un comportamento concludente con la volontà di applicare tale regime, attraverso:
Dunque, le nuove disposizioni risultano positive per il contribuente in quanto non decade l’applicazione della cedolare secca.
Tuttavia, per quei contratti senza l’opzione per la cedolare secca, si configura un inasprimento delle sanzioni in merito al mancato pagamento dell’imposta di registro dovuta sulla proroga: si applica una sanzione pari al 30% dell’imposta (15% se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni).
Sanzioni maggiori anche nel caso di mancata comunicazione di risoluzione del contratto di locazione con applicazione della cedolare secca.
A tal proposito, l’art. 3, co. 3, del D. Lgs. 23/2011, disciplinava che in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione (per il quale era stata esercitata l’opzione per la cedolare secca), entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, si applicava una sanzione fissa di 67 euro (35 euro se il ritardo non era superiore a 30 giorni).
Successivamente, la Legge 225/2016 ha apportato alcune modifiche prospettando una sanzione pari a quella prevista per la mancata comunicazione della proroga:
Anche in questo caso, con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 193/2016, aumenta l’entità delle sanzioni rispetto al caso di mancata comunicazione della risoluzione del contratto senza cedolare secca (che non è sanzionata), mentre si applicano sanzioni pari al 30% o al 15% in caso di mancato versamento dell’importo di 67 euro relativo all’imposta di registro sulla risoluzione.
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