Cedolare secca sugli affitti: novita’ dal 3 dicembre 2016

Con il D. Lgs. 193/2016 a decorrere dal 3 dicembre 2016 sono entrate in vigore le novità previste dal decreto fiscale, tra cui anche quelle in materia di cedolare secca.

 

È stato modificato l’art. 3, co. 3, del D. Lgs. 23/2011, il quale ora prevede che:

  • in caso di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione, si applica l’art. 69 del DPR 131/1986 con l’irrogazione di una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell’imposta dovuta (se la richiesta di registrazione è effettuata con un ritardo non superiore a 30 giorni verrà irrogata una sanzione dal 60% al 120% dell’ ammontare delle imposte dovute con un minimo di 200 euro);
  • la mancata comunicazione di proroga del contratto non comporta la revoca dell’opzione esercitata qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca (ha effettuato i relativi versamenti e dichiarato i redditi da cedolare secca nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi). In assenza di comunicazione di proroga (anche tacita), entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento si applica una sanzione fissa pari a 100 euro (50 euro se la comunicazione viene presentata con un ritardo non superiore a 30 giorni).

 

In sintesi, la mancata presentazione della comunicazione di proroga (che in passato veniva effettuata entro 30 giorni con modalità telematica o cartacea presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate con il modello RLI) non comporterà più la revoca dell’opzione nel caso in cui il contribuente abbia tenuto un comportamento concludente con la volontà di applicare tale regime, attraverso:

  • la corretta indicazione dei redditi percepiti nel modello Unico o nel modello 730 indicando l’opzione per la cedolare secca;
  • effettuando i relativi versamenti dell’imposta sostitutiva dovuta utilizzando i corretti codici tributo previsti.

 

Dunque, le nuove disposizioni risultano positive per il contribuente in quanto non decade l’applicazione della cedolare secca.

Tuttavia, per quei contratti senza l’opzione per la cedolare secca, si configura un inasprimento delle sanzioni in merito al mancato pagamento dell’imposta di registro dovuta sulla proroga: si applica una sanzione pari al 30% dell’imposta (15% se il versamento è effettuato con un ritardo non superiore a 90 giorni).

Sanzioni maggiori anche nel caso di mancata comunicazione di risoluzione del contratto di locazione con applicazione della cedolare secca.

A tal proposito, l’art. 3, co. 3, del D. Lgs. 23/2011, disciplinava che in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione (per il quale era stata esercitata l’opzione per la cedolare secca), entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, si applicava una sanzione fissa di 67 euro (35 euro se il ritardo non era superiore a 30 giorni).

Successivamente, la Legge 225/2016 ha apportato alcune modifiche prospettando una sanzione pari a quella prevista per la mancata comunicazione della proroga:

  • 100 euro con ritardo superiore a 30 giorni
  • 50 euro con ritardo inferiore a 30 giorni.

 

Anche in questo caso, con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 193/2016, aumenta l’entità delle sanzioni rispetto al caso di mancata comunicazione della risoluzione del contratto senza cedolare secca (che non è sanzionata), mentre si applicano sanzioni pari al 30% o al 15% in caso di mancato versamento dell’importo di 67 euro relativo all’imposta di registro sulla risoluzione.

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