La Legge di Bilancio 2018, dal 1° luglio 2018, aveva introdotto l’obbligo, da parte dei soggetti passivi Iva, di effettuare gli acquisti di carburanti tramite strumenti che assicurino la tracciabilità del pagamento (art. 164 del TUIR e l’art. 19-bis1, comma 1, lett. d del DPR 633/72).
Il mancato rispetto di questa regola comporta l’indeducibilità del costo ai fini delle imposte dirette e l’indretaibilità ai fini IVA.
Con il Provvedimento del 4.4.2018 l’Agenzia delle Entrate ha illustrato cosa intende per mezzi ritenuti idonei a consentire il tracciamento, e ha ricompreso in questa fattispecie:
D’altronde, il MEF si era già pronunciato sul concetto proprio con D.M. 4 agosto 2016 art. 3.
Tali mezzi di pagamento risultano validi, ai fini della detraibilità dell’Iva e della deducibilità del costo, anche nel caso in cui il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione.
Pertanto, ai fini della deduzione del costo e della detrazione dell’IVA è necessario:
Ciò non vale per i soggetti in regime forfettario (e vecchi “minimi”) per i quali le spese sono forfetizzate, l’Iva comunque indetraibile e – per ora – esonerati dalla fatturazione elettronica.
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