La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’amministratore di BIO-ON Spa in cui chiedeva l’ammissione allo stato del passivo del proprio finanziamento concesso alla società, condannandolo anche al pagamento delle spese del giudizio di legittimità oltre a spese forfettarie ed oneri accessori di legge.
L’amministratore di Bio-on Spa aveva opposto opposizione all’esecutività dello stato del passivo del fallimento i BIO-ON Spa esponendo che:
Il tribunale ha parzialmente accolto la proposta dell’ormai ex amministratore, ammettendolo al passivo del fallimento di BIO-ON Spa per la somma di euro 100.002 a titoli di compensi ma ha dichiarato NON RIPETIBILE il credito per la restituzione del finanziamento ai sensi dell’articolo 2035 del cod. civ.
Il tribunale ha dichiarato il finanziamento dell’amministratore verso la società una prestazione contraria alla morale e al buon costume in quanto ritiene “l’erogazione di somme di denaro in favore di un’impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento, che consenta all’imprenditore di ritardare la dichiarazione di fallimento, incrementando l’esposizione debitoria dell’impresa; si tratta invero di una condotta preordinata alla violazione delle regole di correttezza che governano le relazioni di mercato“.
L’amministratore quindi è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio ed escluso al passivo del fallimento di BIO-ON Spa in quanto i suoi finanziamenti concessi alla società in autonomia non erano riconducibili ad un ragionevole programma di salvataggio, il versamento di nuove somme, per il giudice, ha solo aggravato la situazione debitoria dell’azienda.
Il nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII) rende illimitatamente responsabile l’amministratore o l’imprenditore di una società in crisi. gli amministratori hanno l’obbligo di monitorare costantemente lo stato di salute dell’impresa utilizzando lo strumento degli indici di allerta indicati nell’articolo 3 del CCII .
L’amministratore di BIO-ON Spa, era consapevole della situazione debitoria della società, non doveva versare altro denaro all’interno dell’impresa ma attivare un processo di risanamento segnalando la situazione all’OCRI.
La mancata adozione di strumenti idonei per il superamento della crisi da parte dell’amministratore secondo il principio di tempestività dell’articolo 2086 del cod. civ. in materia di adeguati assetti e una prestazione contraria al buon costume secondo l’articolo 2035 del cod. civ hanno portato all’esclusione dallo stato del passivo di BIO-ON Spa il credito di euro 2.659.343 versato dall’amministratore come finanziamento nella società ormai in dissesto.
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