Adeguati assetti

Responsabilità degli amministratori tra 2409 cod.civ. e BJR

1. Responsabilità degli amministratori e art. 2409 cod.civ.

Presupposti per l’intervento giudiziario ex art. 2409 c.c.

L’art. 2409 c.c. consente ai soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale (o un ventesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) o al Pubblico Ministero di presentare denuncia al tribunale in presenza di fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione societaria. Il tribunale può disporre ispezioni, revocare gli amministratori e nominare un amministratore giudiziario. È accolta l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. anche alle società in liquidazione, sebbene in dottrina e giurisprudenza vi siano opinioni differenti sulla compatibilità dello strumento con tale fase.

(“Se esiste il sospetto che i liquidatori commettano gravi irregolarità di gestione, i soci che rappresentano 1/10 del capitale sociale (1/20 per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) o il P.M. possono presentare una denuncia al tribunale (sezioni specializzate in materia di impresa). Il tribunale può disporre l’ispezione della società, o nei casi più gravi, la revoca dei liquidatori e la nomina al loro posto di un amministratore giudiziario. Rimandiamo a questo proposito all’ampia trattazione al n. 12640 e s. La tesi prevalente ammette, infatti, l’applicabilità del controllo giudiziario (previsto dall’art. 2409 c.c.) alle società in liquidazione (Cass. 18 aprile 2000 n. 5001, App. Salerno 8 novembre 2012, Trib. Brescia 2 novembre 2020, Trib. Trento 29 settembre 2016, Trib. Verona 7 agosto 2012, Trib. Novara 21 maggio 2012). Una diversa tesi ritiene, invece, incompatibile il controllo giudiziario con tale fase (Trib. Venezia 27 gennaio 2004, App. Bologna 12 febbraio 1999, App. Salerno 12 febbraio 1993, Trib. Ragusa 24 ottobre 2001, Trib. Pisa 23 maggio 2001; Tedeschi). Si osserva però come in caso di gravi irregolarità dei liquidatori la soluzione più conveniente sia quella di richiedere la loro revoca giudiziale per giusta causa (v. n. 17325). Secondo la dottrina se viene presentata in tribunale la denuncia di gravi irregolarità e contemporaneamente è richiesta la revoca giudiziale per giusta causa, dovrebbe essere accolta quest’ultima istanza (Tedeschi, Salafia; contrario però: Trib. Venezia 25 marzo 1986).” .

Natura e limiti dell’intervento giudiziario

L’intervento giudiziario si giustifica solo in presenza di irregolarità gravi, attuali e potenzialmente dannose per la società o le sue controllate. La semplice illegittimità di singoli atti non rileva, salvo che non sia evidente il rischio di danni futuri in assenza di interventi correttivi. Sono escluse dal procedimento ex art. 2409 c.c. le violazioni di doveri meramente organizzativi o amministrativi che non incidano sul corretto esercizio della gestione.

(“Le irregolarità rilevano soltanto quando sono gravi, dannose e attuali. […] Sono, invece, del tutto irrilevanti sia quei fatti, sebbene gravi, i cui effetti siano venuti meno e vi sia stato il ripristino della regolare gestione, sia la violazione che abbia esaurito i suoi effetti e non ne sia più possibile l’eliminazione rimanendo soltanto il rimedio risarcitorio […] Ai sensi dell’art. 2409 c.c. non assume rilievo qualsiasi violazione dei doveri gravanti sull’organo amministrativo ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza, invece, dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei (Trib. Roma 15 settembre 2020).”.

 

2. Business Judgement Rule: Autonomia e Limiti della Responsabilità

La Business Judgement Rule (BJR) stabilisce che gli amministratori non sono responsabili per le scelte gestionali che, pur risultando eventualmente non produttive o dannose, siano state assunte con diligenza, secondo i principi di corretta gestione e previa adeguata istruttoria. La regola esime da responsabilità quando:

  • le decisioni sono conformi a legge e statuto
  • non vi sia conflitto di interessi
  • siano assunte dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie e valutato l’impatto sull’impresa
  • risultino coerenti con le aspettative di risultato

Non è invece esonerato da responsabilità l’amministratore che agisce in modo manifestamente avventato o imprudente, anche se abbia disatteso direttive della proprietà in assenza di vincolo di mandato.

(“L’amministratore non è responsabile per l’andamento o i risultati negativi della sua amministrazione quando abbia diligentemente gestito la società ed adempiuto agli obblighi posti a suo carico e abbia assunto decisioni operative secondo i principi di corretta gestione societaria che, se valutate con un giudizio a priori, con accertamento effettuato in relazione a ciascuna delle condotte, non risultano manifestamente avventate ed imprudenti. […] L’autonomia delle scelte gestionali esonera da responsabilità, ad esempio, quando gli atti di gestione […] sono conformi alla legge e allo statuto sociale; […] non sono contaminati da situazioni di conflitto di interesse dei gestori; […] sono assunti dopo che avere raccolto le informazioni necessarie alla decisione valutandone l’incidenza sul patrimonio dell’impresa; […] sono coerenti con le informazioni e le aspettative di risultato emerse dal procedimento istruttorio. […] Tuttavia, l’agire in consapevole contrasto con le direttive chiaramente impartite dalla proprietà può rivelarsi, con accertamento da effettuarsi in relazione alla condotta contestata, un inadempimento, nella misura in cui questa, se valutata ex ante, fosse risultata manifestamente avventata e imprudente (Cass. 16 dicembre 2020 n. 28718).” .

 

3. Azione dei Soci: Art. 2485 c.c. e Altre Tutela

L’art. 2485 c.c. disciplina l’inerzia degli amministratori nell’accertare e dichiarare le cause di scioglimento della società. In tali casi, i singoli soci, amministratori o sindaci possono chiedere al tribunale l’accertamento della causa di scioglimento e la nomina dei liquidatori. Tuttavia, ciò non esclude che i soci possano attivare altri strumenti di tutela quali il ricorso all’art. 2409 c.c. in presenza di gravi irregolarità gestionali.

(“Quando gli amministratori omettono gli adempimenti dovuti (facendosi in tal senso riferimento ad un vero e proprio comportamento omissivo e non anche al semplice ritardo, come nell’analoga previsione di cui all’art. 2485 c. 1 c.c.), i singoli soci, i singoli amministratori (quando l’organo amministrativo è collegiale) o ciascun sindaco (o membro dell’organo di controllo) possono fare istanza al tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, perché accerti la causa di scioglimento con decreto (art. 2485 c. 2 c.c.) e per chiedere, contestualmente (anche se la legge sembrerebbe imporre una successiva richiesta), la nomina dei liquidatori e la definizione dei criteri di liquidazione (art. 2487 c. 2 c.c.).” [4], “Se esiste il sospetto che i liquidatori commettano gravi irregolarità di gestione, i soci che rappresentano 1/10 del capitale sociale (1/20 per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio) o il P.M. possono presentare una denuncia al tribunale (sezioni specializzate in materia di impresa). Il tribunale può disporre l’ispezione della società, o nei casi più gravi, la revoca dei liquidatori e la nomina al loro posto di un amministratore giudiziario. […] La tesi prevalente ammette, infatti, l’applicabilità del controllo giudiziario (previsto dall’art. 2409 c.c.) alle società in liquidazione…” .

In altri termini, la tutela dei soci non si esaurisce nell’azione ex art. 2485 c.c., ma può estendersi ad altri rimedi previsti dall’ordinamento in presenza dei relativi presupposti.

 

Conclusioni: Applicazione delle Regole al Caso

  • L’art. 2409 c.c. rappresenta uno strumento di tutela dei soci anche rispetto alla responsabilità degli amministratori, utilizzabile in caso di gravi irregolarità nella gestione.
  • La business judgement rule limita la responsabilità degli amministratori alle sole condotte manifestamente imprudenti o avventate, purché la gestione sia stata improntata a diligenza e corretta istruttoria.
  • I soci non sono limitati ad agire solo ai sensi dell’art. 2485 c.c. (inerzia degli amministratori rispetto alle cause di scioglimento), ma possono, al ricorrere dei presupposti, ricorrere anche all’art. 2409 c.c. per la denuncia di gravi irregolarità gestionali.

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