Il DPR nr. 101/2002 in materia di “Regolamento recante criteri e modalità per l’espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l’approvvigionamento di beni e servizi” disciplina le procedure telematiche degli acquisti della pubblica amministrazione nonché la nascita del MEPA ossia, il Mercato Elettronico della PA.
Poi ha fatto seguito il DPR del 5 ottobre 2010, nr. 207 in materia di “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163” che all’art. 328 il quale definisce gli elementi base di funzionamento, raccordandoli con il Codice dei contratti.
il Mercato Elettronico della PA (MEPA) è uno strumento di e-Procurement pubblico, gestito da Consip per conto del Ministero Economia e Finanze con lo scopo di promuovere un modello innovativo (e quindi, evoluto) per l’ottimizzazione degli approvvigionamenti pubblici.
Tramite il MEPA, infatti, la pubblica amministrazione (ed enti equiparati) può acquistare beni e servizi (offerti da fornitori abilitati con fatturato medio di almeno 25.000 euro) per importi inferiori alla soglia comunitaria prevista di 200.000 euro.
In particolare, il MEPA è un mercato interamente virtuale in cui le amministrazioni acquirenti ed i potenziali fornitori si incontrano, negoziano e perfezionano on-line contratti di fornitura legalmente validi grazie all’utilizzo della firma digitale.
Sul MEPA, le pubbliche amministrazioni possono:
i beni ed i servizi proposti dalle aziende “abilitate”, nel rispetto dei formati standard e secondo le regole e le condizioni definite da Consip per ciascun bando merceologico di abilitazione.
Gli acquisti della PA possono essere effettuati secondo 3 modalità:
Nel 2018, la piattaforma ha registrato:
Con il co. 130 dell’art. 1 Legge nr. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) è stata innalzata la soglia da 1.000 euro a 5.000 euro per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al MEPA. Perciò, fino a 5.ooo euro di acquisti per beni e servizi, l’ente appaltante può procedere all’affidamento diretto senza alcuna comparazione, salve le verifiche del DURC (documento di regolarità contributiva) e del casellario ANAC (autorità nazionale anticorruzione) sebbene sia stata consegnata l’autocertificazione di cui art. 80 (cause esclusione) Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
Nulla toglie che l’ente, per ovvie ragioni di trasparenza e di economicità, inviti i fornitori presenti sul MEPA a formulare una loro offerta (RdO).
Per gli acquisti superiori ai 5.000 euro ma inferiori ai 40.000 euro, rimane sempre il principio dell’affidamento diretto ma con obbligo della consultazione di amento 3 preventivi di operatori economici passando prima dal MEPA. Ecco l’importanza di essere presenti tra i fornitori accreditati. La Legge di Bilancio 2019 ha esteso, per il solo 2019, tale procedura “semplificata” anche per gli affidamenti sotto la soglia dei 150.000 euro per i quali è prevista la procedura negoziata.
Le imprese registrate sulla piattaforma MEPA possono godere della chiara opportunità di entrare in contatto diretto con le pubbliche amministrazioni intente ad effettuare acquisti di beni e servizi. Perciò, i vantaggi per le imprese possono essere così sintetizzati:
La Consip, in quanto Centrale unica di acquisto della pubblica amministrazione italiana, gestisce la piattaforma elettronica MEPA e definisce i prodotti/servizi che possono essere offerti i quali sono inseriti in specifiche categorie. Inoltre, il fabbisogno di acquisto e le relative condizioni di fornitura sono definite in appositi bandi pubblicati sul sito web: www.acquistinretepa.it.
I beni e servizi in offerta sono classificati nelle seguenti categorie:
In particolare, il bando “Servizi” è composto da 7 macro-categorie per le quali è richiesta l’iscrizione ai rispettivi ordini professionali:
Possono acquistare beni e servizi sul mercato elettronico MEPA quasi tutti gli enti pubblici e loro derivazioni:
Per tali soggetti esiste un sistema obbligo-facoltà di accesso al MEPA a seconda della natura ed importo dei beni e/o servizi da acquistare.
Per maggiori dettagli, consultare la ==> Tabella obbligo-facoltà.
I bandi di abilitazione sono delle macro-aree merceologiche in cui il fornitore di beni e/o servizi, attraverso le categorie, definisce la propria attività.
Per poter accedere all’abilitazione l’impresa deve avere avuto, nell’anno precedente, almeno un fatturato di 25.000 euro. Salvo soglie maggiori richieste da bandi di particolari aree merceologiche.
Possono registrarsi anche le Associazioni senza scopo di lucro (Enti Terzo Settore) e le Cooperative sociali.
Al termine di validazione della registrazione, Consip ammette l’impresa (o il professionista) in una “vetrina virtuale” visibile a tutti gli uffici della pubblica amministrazione.
E’ possibile partecipare su più aree merceologiche.
Per accedere alla piattaforma e diventare così fornitore delle pubbliche amministrazioni l’impresa interessata deve seguire due FASI.
La procedura di abilitazione dura, in media, 15 giorni lavorativi per il tempo necessario alla sua validazione da parte della commissione Consip.
Essendo un mercato virtuale aperto, alla piattaforma si possono iscrivere tutte le imprese attive ovvero i professionisti dotati semplicemente di una propria Firma digitale e di una PEC.
ATTENZIONE: la permanenza nel catalogo MEPA richiede l’autocertificazione semestrale dei requisiti. In mancanza, la posizione è revocata.
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