Con la riforma del diritto societario (D. Lgs. nr. 6/2003) ha modificato l’art. 2495 cod. civ. consentendo l’efficacia dell’estinzione della società di capitali (per effetto della sua cancellazione dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio). E ciò anche in presenza di posizioni attive/passive (anche sopravvenute) non estinte in fase liquidatoria.
In particolare, la nuova formula dell’art. 2495 cod. civ. recita “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.”
Gli ermellini hanno stabilito il principio di diritto in base al quale l’estinzione della società non comporta il venir meno di ogni rapporto giuridico della società estinta, bensì si determina un fenomeno di tipo successorio per cui:
(Cass. sez. Unite sentenze nr. 6070-6071-6072 del 12 marzo 2013)
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