L’organizzazione di gite e viaggi è attività riservata dalla legge alle sole agenzia di viaggi e tour operator.
La Legge nr. 135/2001, di riforma della Legge-quadro nr. 217/83, all’art. 7 co.1 stabilisce che “sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l’intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell’offerta turistica.”.
Inoltre, il co. 9 ex art. 7 prevede che “le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione.”.
La legge, inoltre, demanda alla legislazione regionale la disciplina degli operatori a livello locale che può anche prevedere specifiche limitazioni.
Dunque, le associazioni no-profit posso organizzare gite e viaggi riservati unicamente ai propri associati non realizzando alcuna attività concorrente (quindi, vietata) rispetto a quella dalla legge riservata alle agenzie di viaggi ed ai tour operator.
Altro aspetto da considerare è il trattamento fiscale. Riguardo alle imposte dirette, il co. 1 art. 148 Tuir recita “Non è considerata commerciale l’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo.
Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo.”.
Pertanto, solo le quote ed i contributi associati sono esclusi dal perimetro del reddito fiscalmente rilevante.
Al successivo co. 2 è stabilito che “Si considerano tuttavia effettuate nell’esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell’articolo 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito di impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.”
Perciò, i corrispettivi percepiti dall’associazione per la partecipazione a gite o a viaggi sono comunque assunti a reddito imponibile con il solo distinguo in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi (occasionale o professionale).
Riguardo alla normativa IVA, il co. 4 nr. 4 DPR nr. 633/72 stabilisce che “si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali …”.
Dunque, se le cessioni di beni e prestazioni di servizi non rientrano nelle finalità istituzionali dell’associazione, esse sono assoggettate ad IVA quand’anche fossero ceduti/rese ai propri associati.
A questo punto, l’associazione è tenuta a rispettare, per i soli proventi ritenuti derivanti da attività tipicamente commerciale, tutti gli adempimenti ordinari previsti per l’esercizio dell’attività commerciale (es. fatturazione, liquidazione e versamento IVA; deduzione dei costi, dichiarazione UNICO-ENC, dichiarazione IRAP, certificazioni ritenute, ecc.).
Tuttavia, può optare l’adesione al regime forfetario previsto dalla Legge nr. 398/91 secondo cui è soggetta a tassazione (Ires e Irap) il 3% dei ricavi e corrispettivi senza alcuna deduzione dei costi.
Inoltre, è tenuta a versare il 50% dell’IVA incassata senza alcuna detrazione di quella pagata.
Nel caso in cui si volesse evitare tutto questo, allora è preferibile rivolgersi alle agenzie di viaggi o ai tour operator.
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