Per prestazioni occasionali di tipo accessorio, si intendono quelle prestazioni lavorative definite accessorie in quanto non riconducibili a forme tipiche di contratto di lavoro, sebbene è assicurato ai prestatori di lavoro delle minime tutele previdenziali ed assicurative.
Il D. Lgs. nr. 81/2015 (art. 48, co, 1) ha elevato a 7.000 euro netti (lordo 9.333 euro) il limite economico massimo percepibile dal prestatore di lavoro con riferimento alla totalità dei committenti, nel corso di un anno civile (1° gennaio – 31 dicembre).
Inoltre la prestazione resa nei confronti di ciascun impresa o professionista non può comunque superare i 2.000 euro netti.
Tale limite è aumentato a 3.000 euro per i percettori di assegni di sostegno al reddito.
Il committente (impresa o professionista) è tenuto, pertanto, a verificare il superamento del doppio limite: 7.000 euro complessivi netti anno ed i 2.000 euro netti del proprio contratto.
Nel settore agricolo, i voucher si applicano alle attività occasionali (stagionali) rese da pensionati o giovani studenti con età inferiore ai 25 anni, ovvero rese nei confronti di produttori agricoli con volume d’affari inferiore ai 7.000 euro e a condizione che il collaboratore non fosse stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
In nessun caso, i voucher possono essere utilizzati nell’ambito dei contratti di appalto.
Considerato l’abuso fatto dell’uso dei voucher, il correttivo all’art-49 co. 3 D. Lgs. nr. 81/2015 prevede che “I committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione, a comunicare alla sede territoriale competente dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.”
Perciò, almeno 60 minuti prima l’inizio della prestazione, il committente deve comunicare al neo Ispettorato Nazionale del Lavoro, tramite sms o pec, i dati soggettivi/oggettivi del rapporto di lavoro occasionale.
L’omessa comunicazione implica la contestazione della sanzione amministrativa che va da 400 euro a 2.400 euro per ciascun lavoratore.
Non potendo applicare la procedura di diffida (art. 13 D. Lgs. nr. 124/2004), la violazione non può essere sanata a posteriori.
Modello 730/2024: le novità principali La campagna 730 per il 2024 inizierà l'11 maggio 2024,…
Il monitoraggio dell'equilibrio aziendale rappresenta un tassello fondamentale per la prevenzione delle crisi. Attraverso l'analisi…
Il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019) pone l'accento sulla prevenzione…
L'imprenditore di oggi si trova ad affrontare un contesto economico e normativo sempre più complesso…
Le piccole imprese necessitano di assetti adeguati tanto quanto le loro controparti più grandi? Spesso,…
Nei nostri precedenti articoli abbiamo visto come gli adeguati assetti dell'articolo 2086 del cod. civ.…