Sempre più spesso, anzi direi quotidianamente, ci ritroviamo a consultare le vetrine online per i nostri acquisti; siamo alla ricerca del prodotto che più soddisfa le nostre esigenze, dell’offerta più conveniente, delle recensioni più credibili. Questo ci ha visti ancora più protagonisti soprattutto durante la situazione di pandemia che abbiamo vissuto e tuttora stiamo vivendo, dove gli acquisti online sono sicuramente aumentati.
Di conseguenza, a fronte della crescente domanda, i negozi online si sono ritrovati a dover migliorare i loro servizi sia riguardanti il customer care, sia migliorando l’efficienza e la rapidità delle consegne, garantendo un servizio impeccabile.
Non mancano inoltre, nuovi fornitori che decidono di essere visibili sul web, aprendo il loro negozio online per la vendita di prodotti e/o servizi. Ma vediamo: come sono organizzati questi negozi online? E soprattutto, vedendo un incremento dei negozi online, la domanda che sorge spontanea è: E-commerce e Dropshipping di cui sentiamo tanto parlare sono la stessa cosa? Sicuramente occorre fare delle distinzioni.
E-Commerce significa letteralmente commercio online (vendita di un prodotto fisico, digitale, ecc.). Il Dropshipping invece è un modello di business. Inoltre, l’E-commerce vede impegnate due parti (cliente che effettua l’ordine e fornitore che riceve l’ordine e procede ad evaderlo); il dropshipping, invece, ne vede impegnate tre, ossia cliente, fornitore e un terzo soggetto che promuove il prodotto a favore del fornitore: l’intermediario/marketer. Quest’ultimo, non si occupa della spedizione del prodotto (motivo per il quale non necessita né di magazzino, né di inventario prodotti), ma ricevuto l’ordine da parte del cliente, lo inoltra al fornitore il quale provvederà alla spedizione.
Per quel che concerne i costi, il dropshipping prevede un contenimento dei costi iniziali: non ha costo zero, ma ha costi bassi rispetto ad un tradizionale e-commerce.
Prima di intraprendere un E-commerce, le tre domande alle quali rispondere sono: Dove vendere? Come Vendere? Cosa vendere?
Il Dropshipping risolve questa terza domanda, cioè il prodotto che si va a vendere. Questo perché mette in relazione l’intermediario/marketer che non ha prodotti da vendere, ma ha le competenze giuste per farlo e dall’altro lato dei fornitori/produttori che non hanno queste competenze per vendere.
Semplificando, l’intermediario trova prodotti (di terze parti) interessanti da vendere, e ricevuto l’ordine da parte del cliente, lo inoltra al fornitore. Tutto ciò avviene con l’ausilio di una piattaforma di cui avvalersi (es: Shopify, Oberlo, ecc.). Tale modello di business sembra essere un modello Win Win per entrambe le parti in gioco, in quanto per l’intermediario il vantaggio risiede nel non dover possedere fisicamente i prodotti in magazzino e di non doversi (pre)occupare della spedizione, ma solo della ricezione ordini da parte dei clienti e conseguente inoltro al fornitore che possiede i prodotti, che si occuperà di spedizione e imballaggio degli stessi.
In via generale, a decorrere dall’ 01/07/2021 le operazioni di commercio elettronico indiretto, nei rapporti B2C, saranno territorialmente rilevanti ai fini Iva nel Paese UE di destinazione dei beni.
Fino alla soglia annua di vendite pari a € 10.000 (valore totale al netto dell’Iva) si applicherà, invece, l’Iva del Paese ove è stabilito il cedente soggetto passivo Iva. Se nel corso di un anno civile, la citata soglia di € 10.000 è superata, si applica, a partire da tale data, l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni.
I cedenti soggetti passivi Iva potranno comunque optare per il MOSS, così come avviene per il commercio elettronico diretto. In tal caso, il cedente applicherà ai fini della fatturazione/certificazione dei corrispettivi le regole di fatturazione/certificazione applicate nel proprio Paese e non quelle di destino dei beni.
Attualmente in Italia, in presenza di vendite a distanza nei confronti di un privato consumatore (ovvero assimilato), non vi è l’obbligo di emissione della fattura qualora non sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. L’esclusione dall’obbligo di certificazione delle vendite per corrispondenza a privati consumatori (o assimilati) è una facoltà; pertanto, nulla vieta ai cedenti soggetti passivi Iva di emettere regolare fattura con tenuta dei registri Iva vendite ordinari (di cui all’art. 23 D.P.R.633/1972 – R.M. 20.01.1994, n. 2615).
VUOI ESSERE UN IMPRENDITORE ON-LINE?
La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha introdotto significative modifiche alla disciplina fiscale…
Se stai pensando di vendere casa entro cinque anni dall'acquisto, devi conoscere le regole sulla…
Il crescente impatto dell'Intelligenza Artificiale (IA) sta ridefinendo il panorama lavorativo, offrendo opportunità senza precedenti…
Nel complesso scenario economico attuale, caratterizzato da incertezza e rapido cambiamento, la solidità e la…
La recente giurisprudenza della Cassazione penale ha posto l'accento sull'importanza cruciale dell'adozione di adeguati assetti…
Quanto la vendita on-line implicata l'apertura della partita IVA poiché ritenuta attività d'impresa? Ora, lo…