ASSEGNO TEMPORANEO PER I FIGLI MINORI: VIA ALLE DOMANDE DAL 1° LUGLI0

PREMESSA

Con riferimento al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, articolo 1, è stata introdotta per il periodo dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 la misura denominata “Assegno temporaneo per i figli minori”  che si pone come obiettivo quello di sostenere la genitorialità e favorire la natalità con una misura immediata e temporanea, tenuto conto della fase straordinaria di necessità e urgenza.

Denominato anche Assegno ponte”, in quanto si tratta di “traghettamento” da Luglio fino Gennaio 2022, termine in cui l’Assegno Unico Universale dovrebbe prendere il via in maniera completa.

SOGGETTI BENEFICIARI

Confermato quindi che a partire dal 1 Luglio 2021, le famiglie che hanno figli minorenni e che non siano già destinatari di assegni per il nucleo familiare, potranno ricevere questa nuova indennità attraverso presentazione di domanda. Di seguito i soggetti beneficiari:

  1. Disoccupati di lungo corso e non più indennizzati;
  2. Lavoratori autonomi;
  3. Partite Iva;
  4. Artigiani, Commercianti e Professionisti.

REQUISITI

L’Assegno temporaneo è erogato dall’Istituto in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti. 

ESSERE:

  1. cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  2. residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  3. residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  4. soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
  5. in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità.

MISURA DELL’ASSEGNO TEMPORANEO

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto-legge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore. In particolare, è prevista:

  • una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro, fino alla quale gli importi spettano in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi;
  • una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.

Gli importi spettanti sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo.

COMPATIBILITA’ DELL’ASSEGNO TEMPORANEO

L’assegno temporaneo è compatibile con il Reddito di cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali.

Sono inoltre compatibili con l’Assegno temporaneo le seguenti misure:

  1. assegno di natalità;
  2. premio alla nascita;
  3. fondo di sostegno alla natalità;
  4. assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  5. detrazioni fiscali previste dall’articolo 12, commi 1, lettera c), e 1-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi;
  6. assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi).

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, per il quale si confermano le disposizioni vigenti.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di Assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Dal 1° luglio 2021 sarà disponibile on line la procedura telematica dedicata, tramite la quale i cittadini potranno presentare la domanda per la nuova misura.

Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 30 settembre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Per i nuclei familiari che al momento della presentazione della domanda di assegno temporaneo dovessero risultare percettori del Reddito di cittadinanzal’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente a esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’assegno spettante in ciascuna mensilità.

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