Venditore porta a porta e ritenute subite

Le ritenute subite dal venditore a domicilio (o “porta a porta“) si intendono a titolo definitivo.

 

L’art. 9 del D. Lgs. nr. 114/98 stabilisce che “la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, e’ soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale.”

Le provvigioni percepite dai venditori a domicilio di cui ex art. 9 sono soggette alla ritenuta del 23% a titolo d’imposta. La ritenuta, però, è calcolata su un’imponibile delle provvigioni al netto della deduzione forfettaria del 22% a titolo di spese inerenti la medesima attività (co. 6 art. 25-bis DPR nr. 600/73).

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate chiarisce con circolare nr. 15/2003 paragrafo 5:

L’art.2, comma 12, modifica il regime di tassazione dei compensi relativi alle prestazioni rese dagli incaricati alle vendite a domicilio, di cui all’art.19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

In particolare, attraverso la sostituzione dell’art. 25, comma sesto, primo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, viene stabilito che i predetti compensi sono assoggettati ad imposizione attraverso l’applicazione di una ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, con l’aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, commisurata all’ammontare delle provvigioni percepite, ridotto del 22 % a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito.

Il previgente testo dell’art. 25-bis, comma 6, prevedeva che la ritenuta alla fonte a titolo di imposta fosse operata, sempre con applicazione dell’aliquota stabilita dall’art. 11 del TUIR per il primo scaglione di reddito, sull’intero ammontare delle provvigioni percepite.

L’introduzione della deduzione forfetaria è dettata dalla opportunità di bilanciare, attraverso una più equa ponderazione dell’imponibile, l’aumento dell’aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, stabilito dall’art.2, comma 1, lettera c) della legge n. 289 del 27 dicembre  2002.”

 

Pertanto, il venditore “porta a portanon deve indicare in dichiarazione dei redditi alcun reddito da provvigione e, se non percettore di altri redditi, è esonerato dalla presentazione della dichiarazione stessa.

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