L’art. 7-ter del DPR nr. 633/72 contiene la regola generale di rilevanza territoriale, ai fini Iva, delle prestazioni di servizi “generiche”.
Tuttavia, il successivo co. 2 di tale disposizione, al fine di applicare la predetta regola, dispone quando i soggetti (committenti delle prestazioni di servizi) si devono considerare “soggetti passivi” per le prestazioni ad essi rese.
In particolare, il co. 2 precisa che sono soggetti passivi:
Come si desume dal contenuto del co. 2 ex art. 7-ter, è necessario evidenziare quanto segue:
A tal proposito, il regolamento Ue nr. 282/2010 modifica la direttiva 2006/112 soprattutto con riferimento ai criteri di individuazione dello status del destinatario della prestazione dei servizi.
Infatti, l’individuazione del luogo di tassazione delle prestazioni di servizi “generiche”, di cui all’art. 7-ter, dipende dalla qualifica del committente della prestazione stessa. Su tale aspetto, nel corso del 2010 gli operatori economici hanno incontrato non poche difficoltà, ragion per cui l’art. 18 del regolamento contiene importanti indicazioni con riferimento alle modalità di identificazione del committente.
A tal fine, è opportuno distinguere le due seguenti ipotesi:
In presenza di un committente comunitario, l’art. 18 del regolamento stabilisce che lo stesso può considerarsi soggetto passivo Iva con conseguente rilevanza territoriale del servizio nel suo Paese(rilevanza del Paese di destinazione) a condizione, però, che abbia comunicato al prestatore il proprio numero di identificazione Iva (il quale dovrà tuttavia essere verificato ai sensi dell’art. 31 del regolamento Ue nr. 904/10 del 7.10.2010).
Tale ultima disposizione dispone, infatti, che ciascun Stato membro deve provvedere affinchè un soggetto interessato ad effettuare operazioni intracomunitarie (di beni o di servizi) sia autorizzato ad ottenere conferma per via elettronica del numero di identificazione Iva di un dato soggetto, nonché del nome e dell’indirizzo corrispondenti.
Nel caso, invece, fosse sprovvisto di numero di partita Iva, l’operazione è tassabile nel Paese di origine come se si trattasse di una normale operazione Iva verso un cliente nazionale.
Nell’ipotesi in cui il committente non abbia ancora ricevuto il numero di identificazione, ma ne abbia fatto richiesta, informandone il prestatore, quest’ultimo deve acquisire una prova alternativa, verificando l’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario, applicando le ordinarie procedure di sicurezza commerciali (quali, ad esempio, quelle relative ai controlli di identità o di pagamento). In ogni caso, precisa l’art. 18, il prestatore deve eseguire una “verifica di ampiezza ragionevole dell’esattezza delle informazioni fornite dal destinatario”.
Nella seconda ipotesi, e quindi in presenza di un committente extra-UE, non essendo possibile una verifica della partita Iva, l’art. 18 del regolamento prevede due “opzioni” per la verifica dello status del committente. In particolare, è necessario distinguere le due seguenti fattispecie:
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