Strategia & Controllo

Segreto professionale per i commercialisti

I dottori commercialisti hanno l’obbligo al segreto professionale

 

In sede di verifica fiscale, i dottori commercialisti possono opporre il segreto professionale di cui agli artt. 199 e 200 del codice procedura penale.

Tant’è che la stessa normativa di riforma dell’ordinamento professionale dei dottori commercialisti dispone:

art. 5 D. Lgs. nr. 139/2005:
Gli iscritti nell’Albo hanno l’obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del codice di procedura penale e l’articolo 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e di’ bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti.

 

Trova applicazione, perciò, il comma 1. lett. d) art. 200 c.p.p.

In particolare:

art. 199 c.p.p.

1. I prossimi congiunti dell’imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato.

2. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all’imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza coniugale:
a) a chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;
b) al coniuge separato dell’imputato;
c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l’imputato.

 

art. 200 c.p.p.

1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria:
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano;
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale.

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni.

 

Perciò, sebbene non vi fosse un obbligo di deposizione a carico del dottore commercialista (eccetto i casi in cui sussiste l’obbligo di riferire all’autorità giudiziaria) ma solo un obbligo al segreto professionale, le dichiarazioni comunque rilasciate dallo stesso possono essere utilizzate a tutti gli effetti ai fini accertativi. In sostanza, il dottore commercialista viola la norma deontologica del segreto professionale senza che ciò possa invalidare il contenuto della sua deposizione.

 

E a nulla vale la pretesa del contribuente di far dichiarare giudizialmente invalide le dichiarazioni del suo commercialista poiché acquisite in violazione del segreto professionale dallo stesso infranto. In tal senso la pronuncia della Corte di Cassazione con sentenza nr. 46588/2017.

 

IL SEGRETO PROFESSIONALE NON VALE PER TUTTI I CONSULENTI FISCALI

Infine, dal momento che il richiamo all’art. 200 c.p.p. è espressamente contenuto nell’art. 5 D. Lgs. nr. 139/05, il segreto professionale è riconosciuto solo agli iscritti all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili: tutti gli altri consulenti fiscali ne sono esclusi per cui non possono in nessun modo eccepire tale segreto.

 

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