SuperEnalotto, Totocalcio, Lotto, Gratta&Vinci, ecc. generano sempre redditi tassabili.
In base al co. 1 lett d) art. 67 Tuir, i premi e le vincite appartengono alla categoria dei redditi diversi.
In particolare, sono redditi diversi per l’intero importo e senza alcuna deduzione (co. 1 art. 69 Tuir):
La tassazione avviene nell’anno in cui il premio (o la vincita) è incassato (criterio di cassa).
PREMI E VINCITE EROGATI DA SOSTITUTO D’IMPOSTA
In linea generale, le vincite ed i premi erogati da soggetti che operano in qualità di sostituto d’imposta sono assoggettati a ritenuta alla fonte con aliquote differenziate a seconda del tipo di manifestazione, da cui ha origine la vincita o il premio (art. 30 DPR nr. 600/73).
Le aliquote sono applicate nelle seguenti misure:
Pertanto, il soggetto che eroga le vincite – in qualità di sostituto d’imposta – è obbligato ad applicare la ritenuta a titolo d’imposta con diritto di rivalsa.
Tuttavia, l’art. 30 DPR nr. 600/73 stabilisce che la ritenuta non si applica:
In alcuni casi previsti dalla norma (co. 4-6 art. 30 DPR nr. 600/73), la ritenuta d’imposta è già contenuta nel prelievo fiscale previsto dalla legge per particolari manifestazioni. In particolare:
PREMI E VINCITE EROGATI DA SOGGETTI DIVERSI DA SOSTITUTO D’IMPOSTA
Nell’ipotesi (poco frequente) in cui premi e vincite siano corrisposti da soggetti che non agiscono in qualità di sostituti d’imposta e che, quindi, non sono tenuti a effettuare la ritenuta a titolo d’imposta, il percettore deve indicare nella dichiarazione dei redditi (quadro RL del mod. UNICO/Pf) l’intero ammontare della vincita e/o premio nel corso del periodo d’imposta, senza alcuna deduzione.
Inoltre, dal 1° gennaio 2012 (art. 6 DM Ministero Economia e Finanza del 12/10/2011), sui giochi sotto elencanti, è dovuto un diritto dell 6%, trattenuto dal concessionario all’atto del pagamento della vincita sulla parte della vincita eccedente 500 euro :
VINCITE NEI CASINO’, ON-LINE E NEI CIRCOLI PRIVATI
Infine, per quanto riguarda le vincite corrisposte da sala da gioco (casinò), la norma prevedeva l’esenzione da successiva tassazione solo per quelle italiane (la ritenuta d’imposta è già compresa nella relativa imposta sugli spettacoli). Mentre, dovevano essere tassate in dichiarazione dei redditi quelle corrisposte dai casinò situati in altri Paesi.
Però, dopo il richiamo all’Italia da parte dell’UE, con la Legge nr. 122/2016 (che ha introdotto il co. 1-bis art. 69 DPR nr. 600/73), le vincite conseguite in case da gioco autorizzate in Italia quanto quelle conseguite in case da gioco autorizzate in altri Stati Ue (o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo), non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel corso del periodo di imposta.
Per le vincite corrisposte nei giochi on-line, valgono le regole generali. Pertanto, tali vincite sono soggette alla ritenuta d’imposta se il soggetto erogante agisce in qualità di sostituto d’imposta. In caso contrario, le somme vinte sono da tassare nella dichiarazione dei redditi (quadro RL) nel periodo d’imposta in cui sono incassate.
Per i premi erogati nei giochi di sorte organizzati dai circoli privati non sono soggette a ritenuta d’imposta poiché svolti in ambito privato (AdE circ. 47/1998 e AdE ris. 42/2000).
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