Rottamazione cartelle e prescrizione

Attenzione! Le cartelle prescritte non vanno rottamate! Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce quando una cartella di pagamento è inesigibile a causa della prescrizione.

 

Infatti, con la sentenza nr. 23397/2016, la Suprema Corte in sezioni unite, ha che la mancata impugnazione di qualunque atto impositivo, pur avendo natura di atto amministrativo a carattere esecutivo, non può aver in alcun modo effecia di giudicato in quanto promana dall’esercizio di un potere di accertamento da parte della pubbica amministrazione.

 

E’ evidente, dunque, che la mancata opposizione ad una cartella di pagamento derivante da un atto di accertamento, ad un avviso di addebito Inps, ad un avviso bonario (art- 36bis o 36ter DPR nr. 600/73),  comporta la sola decadenza dal diritto di impugnazione da esercitare nei 60 giorni. Ciò, però, non conferisce efficacia processuale alla cartella percui, essa soggiace alla prescrizione breve quinquennale. Salvo il compimento, da parte del concessionario della riscossione, di atti interruttivi della prescrizione.

 

In poche parole, se Equitalia non rivendita il credito in carico riscossione per il periodo di 5 anni, il credito stesso si ritiene inesigibile per effetto della prescrizione.

 

Nella nuova versione dell’art. 6 D.L. nr. 193/2016, sono state apportati dei piccoli aggiustamenti alla “rottamazione delle cartelle” prevedendo, nella sostanza;

  • 5 rate invece delle originarie 4
  • la scadenza prorogata al 31/03/2017
  • sono interessate le cartelle notificate tra il 2000 ed il 2016
  • il concessionario invia i bollettini di versamento entro il 31/05/2017
  • il 70% del debito deve essere pagato entro il 2017 alle scadenze di luglio, settembre e novembre
  • il restante 30% nelle due rate di aprile e settembre 2018

 

A questo punto, anche in considerazione dell’ampio periodo ammesso al beneficio (2000-2016), è importante dapprima verificare se ci sono cartelle ritenute prescritte per mancanza di atti interruttivi nel periodo di 5 anni per poi proporre giudizio per ottenere la dichiarazione da parte del giudice dell’intervenuta prescrizione.

 

Solo successivamente, ricorrere alla rottamazione di cui al D.L. nr. 193/2016.

Ovviamente, è fondamentale agire subito! Contattaci!

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