Quali beni sono pignorabili

Non tutti i beni sono pignorabili e vediamo quali

 

Il pignoramento è l’atto con cui inizia lo spossessamento forzato destinato alla vendita forzosa un bene di proprietà del debitore allo scopo di soddisfare, con il ricavato della vendita, il creditore rimasto precedentemente insoddisfatto.

Il pignoramento è  eseguito dall’ufficiale giudiziario esibendo i seguenti atti già notificati al debitore:

  • il titolo esecutivo inesitato
  • l’atto di precetto

 

Il pignoramento riguarda i beni rinvenuti nella disponibilità (proprietà o altro diritto reale) del debitore e può essere di natura:

  • mobiliare
  • immobiliare
  • di crediti

 

Per effetto del pignoramento, che deve avvenire non prima del decorso di dieci giorni dalla notifica del precetto, crea un vincolo di destinazione sui beni e sui diritti pignorati a tutela del creditore con divieto nei confronti del debitore di compiere qualsivoglia atto dispositivo sui beni vincolati.

Nella fase di pignoramento MOBILIARE, l’ufficiale giudiziario deve escludere (in quanto non pignorabili):

 

  • le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto;

 

  • i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del
    debitore e delle persone della sua famiglia con lui conviventi;

 

  • le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;

 

  • l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia pignorabili i mobili di rilevante valore economico (esclusi comunque i letti) anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

 

  • le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;

 

  • gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o
    negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

 

  • gli animali impiegati a fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge,
    del convivente o dei figli;

 

  • i beni in usufrutto legale;

 

  • la quota del socio finché dura la società;

 

  • il fondo consortile;

 

  • i beni che non possono essere ricompresi nel fallimento;

 

  • gli aeromobili di Stato;

 

  • le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario dell’assicurazione sulla vita;
    i fondi speciali per la previdenza e l’assistenza costituiti dall’imprenditore per i
    dipendenti;

 

  • gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito (questo limite non si applica se il debitore è una società o se nell’attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro);

 

  • le cose che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo (o quelle che il coltivatore vi tiene per il servizio e la coltivazione del fondo) possono essere pignorate separatamente dall’immobile soltanto in
    mancanza di altri beni mobili (il giudice può, su istanza del debitore e sentito il
    creditore, escludere dal pignoramento quelle tra le cose suddette che siano
    di uso necessario per la coltura del fondo oppure permetterne l’uso, anche se
    pignorate);

 

  • i frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati
    separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane
    anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore
    pignorante si assuma le maggiori spese della custodia; i bachi da seta possono
    essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il
    bozzolo.

 

Riguardo i beni IMMOBILIARE, sono tutti pignorabili fatta eccezione per i crediti affidati all’agente per la riscossione (ex Equitalia oggi Agenzia Entrate Riscossione).

 

Infatti, solo per Equitalia esiste il divieto di pignorare la prima casa se essa è l’unico immobile di proprietà del debitore (escluse le abitazioni di lusso e quelle classiciste nelle categorie catastali A/8 e A/9) ed è adibito ad uso abitativo ed il debitore vi risiede anagraficamente.

 

Inoltre, se l’immobile di proprietà del debitore non è l’unico disponibile ovvero, quand’anche unico, il debitore non vi risiede o trattasi di abitazione di lusso o non è adibito ad uso abitativo, l’Agente della riscossione potrà eseguire il pignoramento a condizione che il credito per cui si procede superi i 120.000 euro.

 

Il pignoramento dei CREDITI riguarda invece tutte le somme che il debitore detiene, percepisce o vanta rispetto a soggetti terzi.

Anche in questo caso valgono i seguenti limiti di pignoramento:

  1. non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l’autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte da lui stabilita con decreto;
  2. non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza;
  3. le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà (cioè fino ad euro 672,00 esiste l’impignorabilità di queste somme). La parte che supera euro 672,00 e’ pignorabile nei limiti previsti: per i crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato; per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, nella misura di 1/5;
  4. le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l’importo che supera il triplo dell’assegno sociale (cioè per la parte che supera 1.344,00 euro), quando l’accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento;
  5. quando l’accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei suddetti limiti.

 

Anche nel pignoramento da parte dell’agente della riscossione valgono i seguenti ulteriori limiti:

  • le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al
    rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate: a) in misura pari ad 1/10 per importi fino a 2.000 euro; b) in misura pari ad 1/7 per importi da 2.000 a 5.000 euro. Per i redditi di importo superiore si applica il pignoramento di 1/5;

 

  • il pignoramento non si estende all’ultimo accreditamento in conto corrente.

 

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