Vorrei sapere se una persona residente all’estero e non avendo immobili in italia, per la costruzione della 1.a casa può usufruire dell’aliquota 4%, e se per questo bisogna avere una autorizzazione oppure basta una semplice autodichiarazione da parte dell’interessato.

 

Sono soggetti all’aliquota agevolata del 4% le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi:

  • alla costruzione di fabbricati con i requisiti della c.d. legge Tupini (L. n. 408/1949) effettuate nei confronti di imprese costruttrici (comprese le cooperative e edilizie e loro consorzi) (n. 39, Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972);
  • alla costruzione di fabbricati con i requisiti della c.d. legge Tupini (L. n. 408/1949), effettuate nei confronti di soggetti per i quali gli immobili costituiscono “prima casa” (n. 39, Tabella A, parte II, D.P.R. n. 633/1972).

Pertanto, in assenza di altri diritti di reali su altre abitazioni site sul territorio nazionale, la costruzione della “prima casa” è agevolata con l’applicazione dell’IVA al 4% ai contratti di appalto.

E’ bene ricordare che l’applicazione della vigente disposizione in materia di agevolazioni “prima casa” non risulta subordinata alla condizione che l’immobile oggetto del trasferimento agevolato venga destinato ad “abitazione principale” dell’acquirente e pertanto, l’agevolazione trova applicazione con riferimento a tutti gli immobili che abbiano natura abitativa e che non abbiano le caratteristiche “di lusso” di cui al DM 2 agosto 1969 (Agenzia delle Entrate risoluzione 86 del 20 agosto 2010). Pertanto, l’immobile agevolato può essere successivamente affittato (Agenzia delle Entrate circolari n. 38 del 12 agosto 2005, n. 19/E del 1° marzo 2001 e n. 1/E del 2 marzo 1994).

 

Inoltre, la destinazione come “prima casa” presuppone il trasferimento della propria residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile entro i 18 mesi dalla stipula della compravendita ovvero dall’ultimazione dei lavori. Tuttavia, per i residenti all’estero iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), l’immobile può essere ubicato in qualunque comune italiano e senza il trasferimento di residenza nel medesimo comune (Agenzia delle Entrate circolare n. 19/E del 1 marzo 2001, paragrafo 2.1.2. e circolare n. 1 del 2 marzo 1994 capitolo I, paragrafo 2, lett. b).

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