INPS e cartelle Equitalia si prescrivono in 5 anni: occhio rottamazione!

Le cartelle di pagamento ricevute da Equitalia per imposte e tasse non pagate, per contributi previdenziali, per tributi comunali, per atti di accertamento, ecc. si prescrivono in 5 anni non trovando applicazione la prescrizione lunga dei 10 anni a norma dell’art. 2953 del cod. civ.

Tale pronuncia, come si dirà in seguito, è di fondamentale importanza ai fini dell’istanza di rottamazione delle cartelle consentita dall’art. 6 D.L. nr. 193/2016.

 

E’ questa la conclusione della Corte di Cassazione che, pronunciandosi su una controversia riguardante crediti INPS, con sen. nr. 23397 del 17 novembre 2016 ha ribadito che ai crediti iscritti a ruolo ed affidati all’agente della riscossione (per ora Equitalia) si applica, qualora non opposti dal destinatario (debitore), la prescrizione breve di 5 anni poiché contenuti in atti amministrativi (avvisi di accertamento, avvisi bonari o formali, avvisi di addebito, ecc.).

Perciò, non assumento la natura di atto giudiziario divenuto definitivo, ossia una sentenza passata in giudicato, non può legittimamente dilatare la dilazione sino ai termini ordinari dei 10 anni previsti dall’art. 2953 cod. civ.:

I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.”

 

Da tale disposizione consegue che, se il titolare del diritto ha proposto azione nel termine di prescrizione breve previsto ex lege ed è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato (art. 324 c.p.c.) l’azione diretta all’esecuzione del giudicato medesimo è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione.

Ne consegue che al debitore inerte rispetto all’atto impositivo trova applicazione, come detto, il termine di prescizione breve di 5 anni.

 

Pertanto, il giudicato della Suprema Corte trova ampia e pacifica appliazione non solo per i crediti INPS non impugnati dal debitore, ma anche tutti gli altri crediti (imposte e tasse) gestiti da Equitalia non opposti dal debitore stesso nel termine perentorio dei 60 giorni dalla notifica.

Per cui, rimanendo tali atti nell’alveo degli atti amministrativi non impugnati, si applica il termine di prescrizione di 5 anni.

 

 

Infine e non meno importante, l’art. 6 del D.L. nr. 193/16, nel prevedere la “rottamanzione delle cartelle” notificate dal 2000 al 2016, consente di falcidiare anche i crediti INPS. E’ importante, prima di precipitarsi alla presentazione dell’istanza, di verificare se sussistono cartelle notificate e non impugnate per le quali è spirato il termine breve di prescrizione.

 

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