Familiari a carico: quali redditi

Ho un figlio che affitta (cedolare secca) un suo appartamento, mentre mia figlia è un’estetista nel nuovo regime forfettario. I loro redditi sono considerati ai fini del calcolo del limite per i “familiari a carico”?

 

L’art. 12 co. 2 del TUIR stabilisce che un familiare, per essere fiscalmente a carico, deve aver conseguito un reddito annuo non superiore ai 2.840,51 euro. Il reddito da considerare è riferito all’anno precedente.

E’ bene ricordare che sono considerati a carico (co. 2 ex art.12 e art. 433 cod. civ.) :

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (in quanto non inteso familiare)
  • i figli compresi quelli riconsciuti, adottivi o affidati
  • i genitori e suoceri
  • generi e nuore
  • fratelli e sorelle

E’ condizione fondamentale che ci sia quantomeno la stessa residenza anagrafica.

 

Tuttiavia, nel caso di un familiare a carico per effetto del reddito sotto-soglia relativo nell’anno precedente, supera, invece, tale limite nell’anno in corso, non può considersi fiscalmente a carico.

Perciò, l’eventuale detrazione effettiva dovrà essere restituita in sede di dichiarazione dei redditi.

 

Inoltre, il reddito annuo complessivo da confrontare con il limite dei 2.840,51 euro deve essere inteso al lordo degli oneri deducibili (es. contributi previdenziali, piani pensionistici, le offerte e le liberalità, spese assistnza protatori di handicap, assegni periodici di mantenimento del coniuge, i contributi versati per i collaboratori domestici, ecc.).

Perciò, se un soggetto ha un reddito lordo di 5.000 euro e ha versato contributi in un piano di previdenza integrativa (onere deducibile) per 4.000 euro, ha un reddito netto netto imponibile di 1.000 euro, mentre non può essere considerato fiscalmente a carico in quanto il reddito complessivo (5.000 euro) supera il limite dei 2.840,51 euro.

 

Nel calcolo del suddetto limite di considerano anche i seguenti redditi:

  • le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica;
  • la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti in Italia (“lavoratori frontalieri”);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva nel caso di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (regime dei “minimi”);
  • il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario;
  • il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

 

Sono esclusi dal computo del limite, invece:

  • i redditi esenti
  • i redditi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva
  • i redditi assoggettati a tassazione separata (Agenzia Entrate circ. 55/2002 par. 1).

 

Pertanto, i redditi derivanti da attività impresa o professione (anche in regimi di tassazione sostitutiva) ed i redditi da fabbricati soggetti a cedolare secca, sono annoverati tra i redditi che concorrono alla verifica del limite per cui il familiare è ritenuto fiscalmente a carico.

 

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