Il Ministro dell’Economia e delle Finanze nella funzione di Presidente del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) in data 3 agosto 2016 ha emanato il D. Lgs. nr. 343.
Dunque, dal 1° ottobre 2016 l’anatocismo sui contratti bancari trova dei punti fermi ai quali le banche devono necessariamente adeguarsi.
Come è noto, nel linguaggio bancario l’anatocismo rappresenta, su un determinato capitale, la produzione di interessi (capitalizzazione) da altri interessi resi produttivi sebbene siano scaduti o non pagati.
Nella prassi bancaria tali interessi vengono definiti composti (es. di anatocismo sono il calcolo dell’interesse attivo su un conto di deposito o il calcolo dell’interesse passivo di un mutuo).
Pertanto, gli interessi scaduti vengono sommati al capitale costituendo un unico importo, che a sua volta produce ulteriori interessi.
Nella sua nuova formulazione, l’art. 120, co. 2 del D. Lgs. nr. 385/1993 (noto come TUB – Testo Unico Bancario), per quanto riguarda le operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, attribuisce al CICR la facoltà di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi.
Ai fini del Provvedimento, si definisce:
Considerando il lato oggettivo del Decreto, si fa riferimento a:
In generale, gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora.
In particolare, in riferimento ai rapporti di conto corrente bancario si prevede che:
Le disposizioni del citato D. Lgs. nr. 343/2016:
Infine, gli interessi così liquidati devono essere distintamente corrisposti dal cliente salvo la sua volontà di addebitarli in c/c per cui essi costituiscono nuovo capitale per la maturazione di interessi nell’anno successivo a quello di maturazione.
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