Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate – del 31 maggio 2019, prot. nr. 167878/2019
Imposta sostitutiva del 7% per i contribuenti titolari di pensione estere che si trasferiscono in Italia a patto che la loro residenza fiscale venga trasferita in uno dei comuni appartenenti alle seguenti regioni:
con popolazione non superiore a 20 mila abitanti, beneficiano di un’imposta sostitutiva pari al 7 % da applicarsi a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero.
L’opzione è valida per i 5 anni successivi a quello in cui essa viene esercitata, a patto che non si verifichino le condizioni che possono determinarne la revoca.
Tale disposizione, introdotta con la Legge di bilancio 2019, è finalizzata a favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche, da parte di soggetti non residenti, non solo stranieri ma anche italiani, che percepiscono redditi da pensione di fonte estera.
Ecco i 5 requisiti che il contribuente deve riportare nella dichiarazione dei redditi:
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In primo luogo, ai fini dell’individuazione della popolazione residente nel Comune in cui si decide di trasferire la residenza, si considera il dato riferito a tale Comune come risultante della “ Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione “ pubblicato sul sito ISTAT riferito al 1 gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’operazione.
Tale dato si considera rilevante per ciascuno dei periodo di validità dell’operazione a condizione che il contribuente non trasferisca la residenza in altro Comune italiano.
Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva 7% dei redditi prodotti all’estero cessano, in ogni caso, decorsi i cinque anni successivi al periodo d’imposta in cui è esercitata l’operazione. Il contribuente che ha esercitato l’opzione può revocarla in uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, comunicando tale revoca nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo di imposta di validità dell’opzione.
Per quanto riguarda l’eventuale decadenza di tale regime, si verifica nei casi seguenti:
Per ciascun periodo di imposta di efficacia del particolare regime fiscale agevolato, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, i soggetti che hanno esercitato l’opzione provvedono al versamento, in un’unica soluzione, dell’imposta sostitutiva dovuta, calcolata in via forfettaria con l’aliquota del 7% sui redditi prodotti all’estero.
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