Nel contesto delle agevolazioni pubbliche a favore delle imprese italiane, il Fondo di Garanzia per le PMI gestito da Mediocredito Centrale, istituito con la Legge 662/96, rappresenta uno degli strumenti più efficaci e trasversali per facilitare l’accesso al credito e sostenere gli investimenti produttivi. Il suo funzionamento si intreccia in modo imprescindibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, disciplina che ogni professionista e impresa deve conoscere in profondità per gestire correttamente le opportunità offerte e garantire la conformità normativa.
In questo articolo di approfondimento tecnico, analizziamo le disposizioni normative del Fondo di Garanzia MCC, esaminiamo gli aspetti chiave della disciplina UE sugli aiuti di Stato e verifichiamo se la concessione di una garanzia pubblica fino all’80% sull’investimento debba essere considerata, a tutti gli effetti, un aiuto di Stato soggetto alle relative regole.
Il Fondo, introdotto dall’art. 2, comma 100, lettera a) della Legge 662/1996, è lo snodo principale delle politiche di crescita e sostegno al tessuto produttivo nazionale. Ha come finalità principale il supporto a PMI, professionisti, consorzi e, in determinati casi, società a media capitalizzazione (mid-cap), che trovano così un canale preferenziale nell’accesso ai finanziamenti bancari e al credito.
Beneficiari: micro, piccole e medie imprese con sede in Italia, oltre a professionisti, consorzi e specifiche realtà mid-cap.
Finalità: investimenti produttivi e fabbisogno di circolante, sia per sviluppo che per liquidità.
Modalità di intervento: rilascio di una garanzia diretta a favore degli istituti di credito o intermediari finanziari, in sostituzione o integrazione delle tradizionali garanzie reali.
Copertura massima: la garanzia può arrivare all’80% del finanziamento ammesso, superando in casi particolari il 90% in riassicurazione, entro i massimali stabiliti per ciascun soggetto beneficiario.
Questa garanzia pubblica rappresenta un vantaggio concreto, riducendo il rischio per gli enti finanziatori e abbattendo così il principale ostacolo di molte imprese, spesso prive di sufficienti garanzie reali.
Per comprendere le implicazioni della garanzia MCC è fondamentale richiamare il quadro normativo europeo sugli “aiuti di Stato”, disciplinato dagli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE).
Elementi costitutivi dell’aiuto di Stato secondo la normativa UE:
La disciplina UE si fonda, per principio, su un generale divieto di concessione di aiuti di Stato, salvo numerose eccezioni operative per motivi di interesse generale (innovazione, sviluppo regionale, PMI, occupazione, ecc.), tra cui rientrano anche molti strumenti agevolativi italiani, come appunto il Fondo di Garanzia MCC.
La Commissione UE stabilisce anche criteri e modalità di applicazione rilevanti tramite il regolamento “de minimis” e il Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (GBER): entrambi oggi giocano un ruolo decisivo nel corretto inquadramento dei finanziamenti garantiti da MCC.
Applicando i criteri europei alla garanzia MCC, si può concludere che la concessione della garanzia pubblica fino all’80% rappresenta, ordinariamente, un aiuto di Stato, salvo specifiche condizioni. Questo per diverse ragioni:
La concessione di una garanzia, infatti, produce per il beneficiario un vantaggio indiretto: ottenere credito a condizioni più vantaggiose, grazie a un rischio ridotto o a un tasso agevolato, senza il costo reale che avrebbe una garanzia di mercato. Questo beneficio è quantificabile come valore “lordo equivalente” dell’aiuto e soggetto a contabilizzazione ai fini della normativa UE sugli aiuti di Stato.
La disciplina operativa del Fondo, in linea con la normativa europea, impone che ogni intervento sia inquadrato o sotto il regime “de minimis” (limite di 300.000€ nell’arco di tre esercizi finanziari per la generalità delle imprese) o all’interno dei regimi agevolati previsti dal GBER, superando tale soglia ove sussistano i requisiti. Entrambi i regimi prevedono precisi obblighi di rendicontazione, trasparenza, controllo dei cumulativi e pubblicità degli aiuti.
La presenza della natura di aiuto di Stato nella garanzia MCC impone obblighi stringenti:
La banca/intermediario finanziatore è tenuta a verificare l’inquadramento dell’operazione e a garantire il rispetto delle soglie e degli adempimenti formali, mentre il gestore del Fondo MCC controlla il rispetto degli schemi normativi e aggiorna la posizione del beneficiario nei registri di competenza.
In sintesi, la garanzia pubblica rilasciata dal Fondo MCC a copertura dell’80% di un finanziamento per investimenti rappresenta a tutti gli effetti un aiuto di Stato, salvo casi residuali in cui la garanzia sia remunerata a condizioni integralmente di mercato. Il professionista e l’impresa, quindi, devono considerare sempre la disciplina comunitaria come vincolo fondamentale per la corretta gestione del processo di richiesta, concessione e utilizzo della misura.
La consulenza nell’uso del Fondo MCC richiede pertanto un approccio metodico, il rispetto delle regole UE sugli aiuti di Stato e la piena consapevolezza delle responsabilità informative e dichiarative richieste dalla normativa vigente.
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