Sono un ingegnere ed utilizzo un i-pad per svolgere il mio lavoro. Si tratta di un bene deducibile per l’attività professionale?
Se sì, a quanto ammonta in percentuale l’aliquota di ammortamento?
A livello fiscale, un i-pad subisce lo stesso trattamento di un comune personal computer. Pertanto, seguendo la stessa disciplina, può ritenersi deducibile e occorre tener presente che:
Bisogna però prestare attenzione: se il professionista (in questo caso l’ingegnere) aderisce al regime forfettario (Legge nr. 194/2014) non può assolutamente dedurre il bene. Infatti, per chi opera in tale regime non è prevista la deducibilità di costi inerenti l’attività ad eccezione dei contributi previdenziali ed assistenziali assolti per disposizioni di legge.
Dunque, un contribuente in regime ordinario, può beneficiare della deducibilità integrale del computer esclusivamente nel caso di uso professionale dello stesso. Trattandosi poi di un bene strumentale, questo sarà soggetto a processo di ammortamento salvo il caso in cui il costo di acquisto sia inferiore o uguale a 516,46 euro per cui è possibile l’integrale deducibilità del bene nell’anno stesso in cui è stato acquisito (art. 102, co. 5 TUIR).
Viceversa, un costo superiore a 516,46 euro consentirà la deducibilità annuale della sola quota di ammortamento (coefficiente d’ammortamento 20%, DM 31/12/1988).
In ultimo, è bene sottolineare che se l’i-pad è stato acquistato nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016 è possibile comunque usufruire del super ammortamento (maggiorazione al 140% del valore fiscale del bene rilevata in modo extra contabile).
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