Il Decreto Legge nr. 179/2012 – che fornisce disposizioni dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese startup innovative, coerentemente con quanto individuato nel Programma Nazionale di Riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di Economia e Finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea – affiancata alla figura dell’incubatore.
Un soggetto giuridico normato dal legislatore, con l’obbiettivo di servire servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start up innovative.
Essi posso assumere la forma di società di capitali, costituita anche in forma cooperativa di diritto italiano, ovvero un Società Europea residente in Italia.
In base all’art. 25,comma 5, del citato decreto legge, l’incubatore certificato:
Il possesso dei suddetti requisiti e, in particolare, di quelli indicati nei punti da 1 a 5, dovrà essere autocertificato dall’incubatore stesso, con una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell’iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese, “sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”
Per ottenere i benefici della disciplina di favore per le star up, quest’ ultime e gli incubatori certificati devono essere iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese, previa autocertificazione fornita del legale rappresentante relativa alla sussistenza dei requisiti per l’identificazione.
Una delle principali difficoltà che le startup incontrano nei primi anni di vita è proprio quello di reperire capitali di rischio necessari per lo sviluppo del prodotto o del servizio innovativo.
Come già scritto, la finanza agevolata è imprenscindibile nella fase di lancio del progetto innovativo poiché è in questa fase che è notevole il fabbisogno di capitali (rischio e/o di credito).
E’ in questo quadro che si inserisce il ruolo dei cd. Business Angel e dei cd. Venture Capital, soggetti che offrono capitali di rischio necessari per lo sviluppo del prodotto e del servizio innovativo.
Il mercato di venture capital, un genere si differenzia tra:
Il primo mercato, ovvero ” informal” è quello nel quale operano anche i business angels, che sono di fatto imprenditori informali di capitali di rischio perché utilizzano capitali propri, in cambio di una partecipazione nel capitale sociale.
Essi infatti acquisiscono, o come persone fisiche o giuridiche, quote di capitale anche con la loro esperienza pregressa.
Sono interessati ad aziende giovani e con buone prospettive di crescita già validate nel mercato e con un profilo tecnologico elevato.
L’attività dei “ventur capital” si caratterizza per operazioni di investimento effettuate attraverso aumenti di capitale e partecipazione di investimento..
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