Le agevolazioni fiscali ad investire in start up innovative si applicano ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al Titolo I, del 22 dicembre 1986 n. 917 UTUIR) e ai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, di cui al Titolo II dello stesso TUIR, che effettuano un investimento agevolato in una o più startup innovative.
Investire in start up, può essere effettuato direttamente dall’investirore ovvero, secondo quando previsto dall’art.2, comma 2 del decreto attuativo, citato, indirettamente per il tramite di intermediari c.d. “qualificati“:
Peraltro, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con circolare 11 giugno 2014 nr. 16, ai fini del calcolo della percentuale rilevante per considerare un intermedio come “qualificato“, per “valore” delle azioni e quote di start up innovative, nonché dell’ammontare complessivo degli investimenti in strumenti finanziari e delle altre immobilizzazioni finanziarie, deve intendersi il costo di acquisto dei titoli sostenuto dall’intermediario, al lordo di eventuali svalutazioni.
Al fine di evitare duplicazioni di investimenti e, allo stesso tempo garantire l’immissione di nuovo capitale nelle start up innovative, sono esclusi espressamente dall’agevolazione fiscale i soggetti stessi beneficiari degli investimenti, vale a dire:
L’agevolazione si applica:
Non sono pertanto rilevanti agli investimenti diversi da somme erogate quali, a titolo esemplificativo, i conferimenti in denaro iscritti in altre voci di patrimonio netto, quali i versamenti a fondo perduto o in conto capitale.
Peraltro, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate nr. 16, citata in caso di investimento indiretto per il tramite di altre società di capitali sono agevolati i conferimenti in denaro che determinano un’effettiva capitalizzazione sia della start up innovativa che della società intermediaria.
I conferimenti in denaro che assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione in commento possono essere effettuati sia in sede di costituzione della start up innovativa sia in sede di aumento del capitale sociale in caso di start up innovative già costituite.
Inoltre, in fase all’art. 3, comma 2, del decreto attuativo, viene equiparata ad un conferimento in denaro anche la sottoscrizione di un aumento di capitale mediante composizione di crediti, ad eccezione di quelli originati da cessioni di beni o prestazioni di servizi.
Al riguardo, si precisa che per fondo di dotazione e relativi incrementi devono intendersi quelli risultati dalla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel corso del quale è effettuato in conferimento agevolato da ritenersi congrui dal punto di vista fiscale tenendo conto di principi condivisi in sede internazionale.
Gli investimenti esclusi dall’agevolazione, sono i seguenti:
Le agevolazioni in commento spettano a condizione che gli investitori sopra richiamati ricevano e conservino le seguente documentazione:
Sotto il profilo temporale, l’art. 29 del D.L. nr. 179/2012, cosi come modificato dall’art. 9, comma 16 – ter del decreto-legge 28 giugno 2013, nr. 79, aveva previsto l’applicazione dell’agevolazione “per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016″ per i soggetti IRPEF (comma 1) e, “per i periodi di imposta 2013, 2014, 2015 e 2016″ per i soggetti IRES (comma 4).
Per effetto della legge 11 dicembre 2016, nr. 232, a decorrere dall’anno 2017, la disciplina ha invece assunto carattere temporale definitivo entrando dunque “a regime” nel nostro ordinamento.
I commi 3 e 4 dell’art. 3 del decreto attuativo individuano il periodo di imposta in cui il conferimento effettuato coincide, normalmente, con quello in cui il conferente ha diritto ad operare la detrazione, se soggetto IRPEF, ovvero la deduzione dal proprio reddito complessivo, se soggetto IRES.
In particolare:
Il legislatore ha voluto in tal modo garantire “a presidio dell’effettiva del capitale sociale” che vengano agevolati solo i conferimenti che si traducono in un effettivo aumento di capitale.
Le disposizioni riguardanti il meccanismo concreto di applicazione delle agevolazioni sono contenute nell’art. 4 del decreto attuativo.
Il beneficio è ininfluente ai fini dell’applicazione degli art. 56, comma 2, 61, comma 1, 84 e 109, comma 5, del TUIR, nella parte in cui impongono limitazioni in regione della quota di reddito asente o esclusi.
Il comma 1 dell’art. 29 del D.L. n. 179/2012 stabilisce che “per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, all’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più starup innovative direttamente ovvero per il tramite degli organismi di investimento prevalentemente in startup innovative…“.
Il limite massimo di 500.000,00 € su cui calcolare la detrazione IRPEF riguarda la somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative; pertanto, ai fini della verifica di detto limite, se, ad esempio, il soggetto investe in due start up innovative, occorrerà sommare i conferimenti effettuati in ambedue le società.
Peraltro, al fine di operare la detrazione spettante, ciascun partecipante all’impresa familiare dovrà compilare il rigo relativo alle detrazioni derivanti dall’investire in start up innovative nella quale è stato effettuato l’investimento.
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