La disciplina delle variazioni in diminuzione dell’IVA nelle procedure concorsuali ha subito una significativa evoluzione con l’introduzione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni-bis), che ha modificato l’articolo 26 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633. Tale riforma rappresenta uno spartiacque fondamentale che distingue il trattamento delle procedure avviate prima e dopo il 26 maggio 2021.
Per le procedure concorsuali iniziate anteriormente al 26 maggio 2021, continua ad applicarsi la disciplina previgente dell’articolo 26 del DPR 633/72. In base a tale normativa:
Per le procedure concorsuali avviate a partire dal 26 maggio 2021, il nuovo comma 3-bis dell’articolo 26 prevede che:
Per le procedure avviate dal 26 maggio 2021, la nota di variazione può essere emessa a partire dalla data di:
La nota di variazione deve essere emessa entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione. Specificatamente:
Nel caso prospettato si verificano contemporaneamente due circostanze critiche:
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 20/E del 2021, ha adottato un’interpretazione estremamente restrittiva dell’istituto del rimborso, sostenendo che:
Tuttavia, tale interpretazione appare criticabile sotto diversi profili:
Secondo l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate espresso nella risposta a interpello n. 485/2022, qualora il creditore scelga di non avvalersi della facoltà prevista dal comma 3-bis e la procedura si riveli infruttuosa, può comunque avvalersi del comma 2 dell’articolo 26.
In tal caso, il termine per l’emissione della nota di variazione sarebbe quello di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di chiusura della procedura.
La terza opzione prospettata non trova supporto normativo nella disciplina vigente. Il decreto di esecutività dello stato passivo non costituisce un presupposto autonomo per l’emissione della nota di variazione in diminuzione.
Considerando il quadro normativo e giurisprudenziale, la strategia più prudente prevede un approccio graduato:
Prima Fase: Presentare istanza di rimborso ex art. 30-ter, argomentando che:
Seconda Fase: In caso di diniego dell’istanza di rimborso, attendere la conclusione della procedura per emettere la nota di variazione in diminuzione, avvalendosi della disciplina del comma 2 dell’articolo 26.
È opportuno evidenziare che l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia delle Entrate in materia di rimborsi appare in contrasto con:
Pertanto, un eventuale contenzioso avverso il diniego dell’istanza di rimborso potrebbe avere ragionevoli prospettive di successo, soprattutto se supportato da una solida argomentazione basata sui principi eurounitari e sulla giurisprudenza di legittimità.
La disciplina delle variazioni in diminuzione dell’IVA nelle procedure concorsuali presenta ancora zone d’ombra e interpretazioni contrastanti tra Amministrazione finanziaria e giurisprudenza. Nel caso specifico, la strategia più efficace appare quella di tentare prioritariamente la via del rimborso, mantenendo come alternativa l’attesa della conclusione della procedura per l’emissione della nota di variazione secondo la disciplina previgente.
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