Normativa

Affitti Turistici e Casa Vacanza: obbligo di comunicazione alla Questura

Obbligo della comunicazione alla Questura per affitti brevi (anche turistici o casa vacanza)

 

Sono intesi come affitti brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliare da locare.

Rimangono escluse altre tipologie di prestazioni, legate a un’attività professionale e non occasionale, come ad esempio il servizio di colazione o la messa a disposizione di auto a noleggio.

Non è necessario registrare i contratti di durata inferiore ai 30 giorni, ma nel caso intervengono intermediari, questi sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati del locatore, la durata e l’importo del corrispettivo ricevuto da tutti gli affitti, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono occorsi.

Da novembre 2018 è obbligatorio comunicare alla questura le generalità delle persone alloggiate con la formula degli affitti brevi, entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo. Anche per le locazioni e le sublocazione di durata inferiore ai 30 giorni è ora necessario informare la questura.

Tale obbligo è stato introdotto dal Decreto Sicurezza (art. 19-bis D.L. nr. 113/2018) che introduce un’interpretazione autentica dell’art. 109 del R.D. 18/06/1931, nr. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Nel caso venga meno la comunicazione è prevista una sanzione che può essere l’ arresto fino a tre mesi o una multa fino a 206 euro.

Fino ad oggi non era obbligatorio comunicare all’autorità di pubblica sicurezza la presenza e i dati di ospiti alloggiati per un periodo inferiore a 30 giorni, era previsto solo in caso di cittadini extracomunitari, mentre se venivano superati i 30 giorni anche per i cittadini dell’Unione Europea.

 

COME VA FATTA LA COMUNICAZIONE ALLA QUESTURA?

La comunicazione va effettuata telematicamente attraverso il portale dedicato sul sito della Polizia di Stato:

https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/

Prima di poter compilare la scheda alloggiati, occorre richiedere le credenziali di accesso al servizio presso la Questura territoriale competente. La richiesta può, in genere, essere fatta anche online via PEC; mentre il ritiro deve essere effettuato di persona.

Successivamente, è necessario inserire sul portale gli estremi identificativi di ciascun alloggiante. Ed il tutto deve essere effettuata entro le 24 ore dalla stipula del contratto di locazione.

Il proprietario dell’immobile concesso in affitto, deve richiedere a ciascun inquilino un documento di riconoscimento idoneo per l’identificazione; mentre in caso di cittadino extra-comunitario occorre esibire il passaporto o altro documento equivalente munito di fotografia.

E’ disponibile la Guida per le istruzioni di compilazione della comunicazione via web.

Per concludere, si ricorda che è previsto l’obbligo di applicare la tassa di soggiorno sui contratti di affitto breve, sia nel caso in cui si tratti di contratto con incasso diretto delle somme da parte del proprietario sia in caso di passaggio tramite intermediari. Il soggetto che percepisce il canone è responsabile anche del versamento dell’imposta di soggiorno, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e del regolamento comunale.

L’imposta non ha una cifra univoca stabilita per legge, ma varia da comune in comune, quindi bisogna informarsi presso l’amministrazione della città. A seconda delle modalità previste per il calcolo e della relativa riscossione, il gestore può decidere se provvedere autonomamente, tenendo conto nella determinazione del canone o se farsi pagare la tassa direttamente dall’ospite all’arrivo, oppure preventivamente tramite l’intermediario.

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