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Agevolazioni per la vendita al dettaglio di giornali e periodici

Agevolazioni per la vendita al dettaglio di giornali e periodici

Le disposizioni in commento introducono, per gli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta per le attività relative alla vendita al dettaglio di giornali e periodici. In particolare, prevede un credito d’imposta, per i predetti anni, in favore degli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Tale credito d’imposta riconosciuto nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2019 e di 17 milioni di euro per l’anno 2020 è parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la predetta attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese da individuarsi con apposito decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche in relazione all’assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale.

Il credito d’imposta in esame è stabilito nella misura massima di 2.000 euro.

Per quanto concerne i destinatari dell’agevolazione è previsto che la stessa si estenda anche agli esercenti attività commerciali che non operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l’unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.

Possono esercitare l’attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, in regime di non esclusività, le seguenti tipologie di esercizi commerciali:

  • le rivendite di generi di monopolio
  • le rivendite di carburanti e di oli minerali
  • i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie
  • le strutture di vendita come definite dal Co. 1 art. 4 D.L  nr. 114 (recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio), con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700
  • gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120
  • gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione

La fruizione del credito d’imposta in argomento deve avvenire entro i limiti delle regole del diritto dell’Unione europea sugli aiuti «de minimis». Gli esercizi normativamente individuati come destinatari dell’agevolazione in argomento possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE).

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