Terzo Settore: vitto e bevande agevolate

Per gli Enti del Terzo Settore è agevolata somministrazione di vitto e bevande

 

L’art. 85 del Testo Unico del Terzo Settore riprende molte delle previsioni già contenute nell’art. 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir).

Continuano dunque a non considerarsi commerciali le attività svolte dalle associazioni di promozione sociale in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti dei propri associati e dei familiari conviventi degli stessi ovvero degli associati di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione.

 

Si considerano, inoltre, non commerciali, sempre ai fini delle imposte dirette come previsto dall’art. 148 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), le cessioni anche a terzi di pubblicazioni editate in attuazione degli scopi istituzionali cedute prevalentemente agli associati e ai loro familiari conviventi verso pagamento di corrispettivi specifici.

 

Sono invece comunque commerciali le cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, le somministrazioni di pasti, le erogazioni di acqua, gas, energia elettrica e vapore, le prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito e le prestazioni di servizi portuali e aeroportuali nonché le prestazioni effettuate nell’esercizio delle seguenti attività:

  1. gestione di spacci aziendali e di mense;
  2. organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
  3. gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
  4. pubblicità commerciale;
  5. telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

 

Permane, per le associazioni di promozione sociale le cui finalità sono riconosciute dal Ministero degli Interni e in quanto tali iscritte negli attuali speciali registri, la decommercializzazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l’attività istituzionale attraverso bar e esercizi similari, nonché l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

 

Le condizioni richieste sono le seguenti:

  1. l’attività deve essere strettamente complementare a quelle istituzionali e deve  rivolgersi esclusivamente agli associati e ai loro familiari conviventi;
  2. le attività non devono beneficiare di pubblicità o modalità atte a potenzialmente attrarre utenti terzi.

Le quote e i contributi corrisposti alle associazioni di promozione sociale non concorrono neppure alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti.

 

Analogamente al volontariato,  neppure per le associazioni attive nella promozione sociale (aps) si considerano commerciali le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza intermediari e senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente.

 

Infine, i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di tali attività non commerciali “defiscalizzate” sono esenti dall’imposta sul reddito delle società (IRES) a cui sono soggetti gli Enti del Terzo Settore.

 

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