Dal tenore normativo si desume che i soggetti incaricati ad effettuare controlli di legittimità e di merito sugli Enti Terzo Settore (ETS) sono:
Pertanto, il Ministero del Lavoro, che ormai da tempo ha ricevuto l’incarico di subentrare nelle funzioni dell’Agenzia per il Terzo Settore, riviste anche il ruolo di garante della sussistenza dei requisiti di legge richiesti ai “nuovi” Enti Terzo Settore (ETS).
Come sottolineato dall’art. 93 del Codice, i controlli sugli Enti Terzo Settore (ETS) sono finalizzati ad accertare:
sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore;
il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore;
il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore;
il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali. Più in particolare, i controlli di cui ai numeri 1, 2 e 3 saranno esercitati dall’ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore competente per territorio che è anche il soggetto deputato ad irrogare le sanzioni di cui all’art. 91. Il controllo può essere realizzato attraverso accertamenti documentali, visite ed ispezioni.
I controlli sull’utilizzo delle risorse pubbliche potranno essere esercitati anche dalle amministrazioni pubbliche e gli enti territoriali che erogano risorse finanziarie o concedono l’utilizzo di beni immobili o strumentali di qualunque genere agli Enti Terzo Settore (ETS) per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.
Anche le reti associative ed i Centri di servizio per il volontariato (Csv) in possesso degli specifici requisiti tecnici e professionali potranno effettuare controlli nei confronti dei propri aderenti.
All’amministrazione finanziaria (AdE e GdF) è deputato il controllo in relazione alle disposizioni fiscali di cui al titolo X del Codice.
A tale finalità viene ad essa attribuito anche il compito di controllare il rispetto delle disposizioni in materia di: distribuzione indiretta di utili; devoluzione del patrimonio; bilancio e libri sociali; formazione delle associazioni e funzionamento dell’assemblea delle stesse.
Per garantire la fruizione delle agevolazioni fiscali, poi, anche l’amministrazione finanziaria può verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione nel Registro unico del Terzo Settore.
In ogni caso, in fase di controllo è obbligatorio, a pena di nullità del relativo atto di accertamento, invitare l’ente a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento.
È in ogni caso prevista un’attività di scambio di informazioni tra gli uffici del Registro Unico e quelli dell’amministrazione finanziaria, che devono trasmettersi reciprocamente gli esiti dell’attività di controllo al fine di assumere gli eventuali provvedimenti di carattere amministrativo o tributario.
Violazione | Soggetto interessato | Sanzione |
Distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad un fondatore, un associato, un lavoratore o un collaboratore, un amministratore o altro componente di un organo associativo dell’ente, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo | I rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell’ente che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione | Sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 20.000 euro |
Devoluzione del patrimonio residuo effettuata in assenza o in difformità al parere dell’Ufficio del registro unico nazionale | I rappresentanti legali e i componenti degli organi amministrativi dell’ente che hanno commesso la violazione o che hanno concorso a commettere la violazione | Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro |
Utilizzo illegittimo dell’indicazione di Ets, di Aps o di Odv | Chiunque | Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro, raddoppiata qualora l’illegittimo utilizzo sia finalizzato ad ottenere da terzi l’erogazione di denaro o di altre utilità |
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