Terzo Settore: i titoli di solidarietà e social landing

Patrimonializzazione attraverso titoli di solidarietà

Il Titolo IX del Codice del Terzo Settore (CTS) è dedicato alla disciplina di strumenti di finanziamento sociale:

  • titoli di solidarietà (art. 77)
  • prestito personale denominata “social lending” (art. 78)

 

Titoli di solidarietà

I titoli di solidarietà sono disciplinati dall’art. 29 del D. Lgs nr. 460/1997 e dal successivo decreto attuativo dell’8 giugno 1999 con riferimento esclusivo alle Onlus.

 

Il nuovo CTS allarga ora la portata di questo strumento finanziario, prevedendo che le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie (autorizzate ad operare in Italia) possano emettere obbligazioni e altri titoli di debito nonché certificati di deposito con l’obiettivo di sostenere le attività istituzionali di tutti gli Enti del Terzo Settore.

 

Su tali titoli le banche emittenti non potranno applicare le commissioni di collocamento ed avranno l’obbligo di destinare l’intera raccolta effettuata attraverso l’emissione dei titoli agli Enti del Terzo Settore tenendo conto degli obiettivi di solidarietà sociale perseguiti.

 

Inoltre, una quota pari almeno allo 0,6% della raccolta potrà essere devoluta a titolo di liberalità ai suddetti con assegnazione, in questo caso, di un credito d’imposta pari al 50% della stessa erogazione liberale.

 

Gli interessi, i premi ed ogni altro provento derivante dai titoli di solidarietà sono assoggettati allo stesso regime fiscale previsto per i titoli di Stato (12,50%).

E’ inoltre previsto che i titoli non concorrono alla formazione dell’attivo ereditario soggetto ad imposta di successione e non rilevano ai fini della determinazione dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni relative ai depositi titoli.

Social landing

L’art. nr. 78 del CTS disciplina il regime fiscale del cosiddetto social lending, al fine di favorire la raccolta di capitale, attraverso portali on-line autorizzati, da parte degli Enti del Terzo Settore assoggettando la remunerazione del capitale allo stesso trattamento fiscale previsto per i titoli di stato attraverso l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta ai sensi art. 26 co. 4 DPR nr. 600/73 (ossia. del 12,50%).

Infine, l’art. 104 del Codice Terzo Settore prevede che le disposizioni di cui agli artt. 77 e 78 si applicano a decorrere dal 2018 (ossia, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017). Tuttavia, per l’operatività piena di queste forme di finanziamento bisognerà in ogni caso attendere l’emanazione degli appositi decreti ministeriali attuativi.

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