Terzo Settore: debutta il Registro Unico Nazionale

Il Registro unico nazionale del Terzo Settore è una delle principali novità introdotte dal Codice del Terzo Settore. Le sue caratteristiche principali: unico ed informatico.

 

Solo l’iscrizione al Registro Unico Nazionale (RUNTS) gli Enti Terzo Settore (ETS) potranno fregiarsi come tali nonché beneficiare delle maggiori agevolazioni e minori adempimenti previsti dalla norma.

 

Con ciò il legislatore ha voluto sintetizzare la pletora di registri ed albi che hanno disperso l’anagrafica del monto no-profit. Senza dimenticare che il database più corposo è composto dai Registri prefettizi delle persone giuridiche, dagli albi regionali delle organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale (elenchi spesso declinati a livello locale nelle ex province), nonché dei registri provinciale e comunale delle associazioni.

 

Con l’introduzione del Registro Unico, le organizzazioni avranno le stesse condizioni e regole di accessibilità al regime di Enti Terzo Settore (ETS), con le medesime regole su tutto il territorio nazionale.

 

La sua gestione telematica consente, poi, di velocizzare i tempi di iscrizione e di disporre di un unico database a chiunque accessibile.

 

Il registro si comporrà di 7 sezioni e ogni ente non potrà essere iscritto esclusivamente in una sola sezione.

 

L’iter di iscrizione prevede che, decorsi 60 giorni dalla domanda, si attivi lo strumento del silenzio-assenso in assenza di invito alla presentazione di documentazione integrativa o, naturalmente, di diniego da parte degli uffici.

 

I termini si riducono a 30 giorni nel caso in cui l’atto costitutivo e lo statuto siano redatti secondo modelli predisposti da reti associative ed approvati con decreto del ministero.

 

Le informazioni da inserire forniranno una descrizione esauriente per ciascun ETS in quanto, oltre a quelli obbligatori previsti sinora, saranno presenti anche i bilanci, le consistenze patrimoniali, i nominativi di coloro che ricoprono cariche sociali, inclusi i rappresentanti.

 

Inoltre, l’ente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni, ogni variazione riguardo agli atti ed ai fatti dell’organizzazione rilevanti ai fini del Registro.

 

I bilanci o rendiconti devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.

 

Il Registro unico non partirà subito in quanto il ministero ha tempo un anno per stabilire con proprio decreto la procedura d’iscrizione al registro stesso e entro i 6 mesi successivi al decreto le regioni e le province autonome dovranno a loro volta disciplinare i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti.

 

Infine, solo per le organizzazioni di volontariato (odv) e le associazioni di promozione sociale (aps), l’ufficio del Registro nazionale acquisirà dagli enti stessi i dati necessari per l’iscrizione e entro i sei mesi successivi potrà chiedere ulteriori informazioni e dati necessari all’iscrizione.

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