Terzo Settore: tassazione sul reddito forfetario

Reddito, dopo la riforma rimane la tassazione forfetaria su opzione dei redditi da attività commerciale

Gli enti non commerciali, ora enti del cosiddetto “Terzo Settore”, potranno determinare il reddito in modo forfetario.

Sono Enti del Terzo Settore (ETS):

  • le organizzazioni di volontariato
  • le associazioni di promozione sociale
  • gli enti filantropici
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali
  • le reti associative
  • le società di mutuo soccorso
  • le associazioni, riconosciute o non riconosciute
  • le fondazioni

 

A questi si aggiungono gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore.

A partire dal 2018, come stabilito dall’art. 80 del D. Lgs. nr. 117/2017, gli Enti del Terzo Settore (ETS) non commerciali potranno optare per la determinazione forfetaria del reddito d’impresa applicando uno specifico coefficiente di redditività all’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno, nell’esercizio delle attività di interesse generale e delle attività diverse, svolte con modalità commerciali.

All’importo così determinato, si devono aggiungere l’ammontare dei componenti positivi di reddito di cui agli artt. 86 (plusvalenze), 88 (sopravvenienze attive), 89 (dividendi ed interessi) e 90 (proventi immobiliari) del TUIR (DPR nr. 917/1986).

I coefficienti di redditività

Gli Enti del Terzo Settore (ETS) , che optano per la determinazione forfetaria del reddito, sull’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno, nell’esercizio delle attività svolte con modalità commerciali, applicano il seguente coefficiente di redditività.

Per le attività di prestazioni di servizi:
  • 7% sui ricavi fino a 130.000 euro;
  • 10% sui ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro;
  • 17% sui ricavi oltre 300.000 euro.

 

Per le altre attività:
  • 5% sui ricavi fino a 130.000 euro;
  • 7% sui ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro;
  • 14% sui ricavi oltre 300.000 euro.

 

E’ inoltre stabilito che per gli enti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente.

 

Forfait con vincolo triennale

L’opzione per la determinazione forfetaria del reddito è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio.

 

Ad esempio, per la determinazione dei redditi del 2018, si potrà esercitare l’opzione in sede di presentazione del mod. Redditi/ENC 2019 in scadenza il 30 settembre 2019.

 

La revoca dell’opzione si aziona allo stesso modo: è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata.

 

Gli enti del Terzo Settore che intraprendono l’esercizio d’impresa commerciale esercitano l’opzione nella dichiarazione di inizio attività, da presentare a norma dell’art. 35 DPR nr. 633/1972.

 

Le perdite fiscali che si sono generate nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario potranno essere computate in diminuzione del reddito determinato in modo forfetario secondo le regole ordinarie stabilite dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Infine, gli Enti del Terzo Settore (ETS) che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri, nonché degli Indici Sistematici di Affidabilità Fiscale (Isaf).

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