Il Codice del Terzo Settore (CTS) definisce i criteri per l’inquadramento fiscale degli Enti Terzo Settore (ETS) alla luce della tipologia di attività svolta, permettendo di delineare alcuni scenari applicativi che potranno incidere sulle scelte organizzative e sulla forma giuridica dell’ente mo-profit.
Per gli Enti Terzo Settore (ETS) viene espressamente prevista la non commercialità delle attività di interesse generale svolte a titolo gratuito o verso corrispettivi non superiori ai costi effettivi.
In pratica, gli introiti derivanti da attività commerciali sono attribuite all’attività istituzionale (perciò non tassabili) a condizione che:
È inoltre esclusa l’imponibilità:
Inoltre, per gli Enti del terzo settore (ETS) associativi, si considera non commerciale (perciò, esentasse) l’attività istituzionale svolta:
Ulteriori ambiti di attività non commerciale sono previsti in modo specifico per:
Le prime (ODV), art. 84, co. 1 CTS, possono accedere a una serie di attività non commerciali aggiuntive rispetto a quelle elencate nell’art. 79, quali:
Per le Associazioni di Promozione Sociale (APS), l’art. 85 prevede un ventaglio di attività non commerciali verso associati e familiari conviventi che risulta decisamente più ampio di quello previsto dall’art. 79 co. 6 per la generalità degli Enti del Terzo Settore associativi.
In questo caso, infatti, si considerano non commerciali anche:
Va evidenziato che le suddette attività non commerciali di Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS) concorrono a pieno titolo ai fini del giudizio di prevalenza ex art. 79, co. 5, necessario a definire la complessiva natura non commerciale dell’ente nell’ambito di ciascun periodo d’imposta.
Infine, si osserva che la riforma assegna benefici anche per gli Enti Terzo Settore che si qualificano come commerciali (in base ai parametri dell’art. 79 co. 5) come ad esempio il social bonus (art. 81) e – per gli enti diversi dalle società – le esenzioni tributarie ai fini delle imposte indirette e tributi locali (art. 82).
In caso di prevalenza dell’attività commerciale gli Enti del Terzo Settore avranno, comunque, la possibilità di trasformarsi in impresa sociale, che diventa cosi, per la prima volta, un polo di attrazione per i soggetti che svolgono attività di interesse generale in formula imprenditoriali.
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