Sommario: 1. Premessa 2. Carichi oggetto di definizione agevolata 3. Agevolazioni previste dalla definizione 4. Modalità di versamento 5. Modalità di adesione alla definizione agevolata 6. Conseguenze della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata 7. Comunicazione delle somme dovute 8. Mancato perfezionamento della definizione 9. Carichi non definibili 10. Conseguenze sui carichi già oggetto di rottamazione bis.
Con il recentissimo D.L. n. 119/2018, entrato in vigore il 24 ottobre 2018, viene riproposta, per il terzo anno consecutivo, la definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione (c.d. rottamazione ter).
Rispetto alle precedenti “Definizioni” introdotte dal D.l. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e successivamente dal D.l. n. 148/2017 (“rottamazione bis”), il decreto in commento prevede importanti novità a favore del contribuente, ed in particolare:
Ma vediamo ora più nel dettaglio il funzionamento della nuova rottamazione.
Possono essere oggetto di definizione agevolata, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, del D.L. n. 119/2018, i debiti risultati dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Come si può, dunque, da subito notare, la nuova norma ha esteso i benefici della definizione agevolata anche ai debiti esclusi dalla precedente rottamazione (c.d. rottamazione bis), in quanto risultati da carichi affidati agli agenti della riscossione successivamente alla data del 30 settembre 2017.
Sono definibili, altresì:
Per quanto concerne, invece, la possibile definizione agevolata dei carichi riguardanti i tributi locali (che nelle precedenti rottamazioni erano prevista), l’art. 3 del D.l. n. 119/2018 nulla dice.
Il debitore che presenterà all’agente della riscossione apposita dichiarazione potrà estinguere i debiti definibili senza corrispondere:
Restano, pertanto, dovute le somme:
Ai fini del perfezionamento della definizione, il debitore è tenuto a versare (mediante domiciliazione sul conto corrente o bollettini precompilati o presso gli sportelli dell’agente della riscossione) quanto previsto:
Al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dalla rottamazione ter, il debitore dovrà presentare all’agente della riscossione, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione (mod. DA-2018 già disponibile presso gli sportelli o sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione) indicando:
A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, relativamente ai carichi definibili:
Dette dilazioni sospese, alla data del 31 luglio 2019, verranno poi automaticamente revocate e non potranno essere accordate nuove dilazioni;
Entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l’ammontare delle somme dovute ai fini della stessa, nonchè quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
L’articolo 3, comma 14, del D.L. 119/18 prevede che, in conseguenza del mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non produce effetti e, pertanto:
Sono esclusi dalla definizione agevolata, per espressa previsione del comma 16, dell’art. 3, del D.l. n. 119/2018:
Per quanto concerne, invece, le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, il successivo comma 17 prevede che la definizione agevolata può riguardare i soli interessi.
Prima dell’emanazione del decreto in commento, l’art. 1, del D.l. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017, ha previsto che potessero essere oggetto di definizione agevolata (c.d. rottamazione bis) i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:
a) dal 2000 al 2016:
Per detti carichi il debitore era tenuto a pagare l’importo definito:
b) dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, limitatamente ai quali il pagamento del quantum dovuto poteva essere effettuato in un numero massimo di cinque rate consecutive di uguale importo, da pagare, rispettivamente nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019.
Come si può ben desumere da quanto sinora esposto, la “nuova” rottamazione introdotta dal D.l. n. 119/2018 presenta delle condizioni più vantaggiose per il contribuente rispetto a quelle della precedente rottamazione (dilazione del pagamento dell’importo dovuto in 10 rate su 5 anni).
Per tale motivo, il Governo ha previsto, per i debitori che hanno già aderito alla rottamazione bis e che provvederanno, entro il termine differito del 7 dicembre 2018, all’integrale pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, il differimento automatico (cioè senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati) del versamento delle restanti somme che saranno ripartite, anch’esse, in 10 rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno (per 5 anni) a decorrere dal 2019. Su tali somme, dal 1° agosto 2019, sono dovuti gli interessi al tasso dello 0,3% annuo.
I suddetti debitori, dunque, saranno ammessi automaticamente ai benefici della rottamazione ter.
A tal fine, l’art. 1, comma 21, del D.l. n. 119/2018 prevede che, entro il 30 giugno 2019, l’agente della riscossione invia ai debitori interessati apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze, anche tenendo conto di quelle stralciate ai sensi dell’art. 4 del medesimo decreto.
Tabella riepilogativa dell’art. 3 D.L. 119/2018
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