Regime Forfettario e impresa familiare

Chi gestisce un’attività nella forma di impresa familiare, può adottare il regime forfettario?

L’imprenditore individuale che esercita un’attività nella forma di impresa familiare (art. 230-bis cod. civ.), può adottare il regime forfettario. È quanto disposto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge nr. 190/14), perciò l’imposta sostitutiva (5% per i primi 5 anni o 15% per coloro che transitano nel regime agevolato) è calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge ed ai collaboratori familiari.
L’accesso e la permanenza in tale regime agevolato è condizionato dal rispetto di tutte le condizioni (ammissione, esclusione e decadenza) previste dalla norma.

 

Il collaboratore familiare che partecipa all’impresa familiare può avviare un’attività con regime forfettario?

Una delle cause di esclusione del regime forfettario (art. 57 Legge n.r 190/14)  è il possesso di una partecipazione in società di persone, associazioni professionali e società a responsabilità limitata di cui art. 5 Tuir. E ciò a prescindere se si tratta di nuova impresa ovvero di passaggio da altro regime fiscale (semplificato o ordinario). Tuttavia, sebbene nella nuova versione del regime agevolato non sia espressamente previsto il caso dell’impresa familiare (come invece era accaduto per il regime dei minimi co. 2 art. 27 d.L. nr. 98/2011) e nulla chiarendo in merito la circolare Agenzia delle Entrate nr. 10/E del  04/04/2016, viene però in aiuto la circolare nr. 17/E del 30/05/2012 (punto 2.2.1) la quale, riguardo al regime di vantaggio “ex-minimi”, così recita: “La lettera a) dispone che possono avvalersi del nuovo regime solo i soggetti che nel triennio precedente quello di inizio della nuova attività non abbiano svolto attività di lavoro autonomo o di impresa in generale, anche se in qualità di socio di società di persone ovvero di collaboratore di impresa familiare di cui all’articolo 5, comma 4, del Tuir.

Tra l’altro, è bene anche considerare che il nuovo regime forfettario (L. 190/14) è stato introdotto proprio in sostituzione del precedente regime di vantaggio “minimi” (DL 98/11).

Pertanto, in via prudenziale ed in attesa di un chiaro parere dell’amministrazione finanziaria, si conclude ritenendo che sia opportuno recedere dall’impresa familiare prima di avviare un’attività in regime forfettario. Naturalmente, l’imposta sostitutiva applicabile è del 15% (attività nel precedente triennio).

 

Ma nel caso di impresa familiare, come si determina il reddito imponibile, su cui applicare l’imposta dovuta?

Per coloro che aderiscono al regime forfettario, il reddito imponibile si determina applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività (dal 40% al 86%) differenziato a seconda del codice ATECO (ossia, il codice che contraddistingue l’attività economica). Una volta determinato il reddito imponibile, il contribuente forfettario applica un’unica imposta nella misura del 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP.

 

Per i collaboratori familiari ci sono obblighi dichiarativi? Se si, quali sono?

Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito – al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari – è dovuta dall’imprenditore. Dunque i collaborati familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi. L’imposta sostitutiva pari al 15% comprende l’intero prelievo fiscale e quindi anche la quota d’imposte che normalmente è a carico dei medesimi collaboratori familiari.

N.B. : qualora l’imprenditore avesse optato per la fuoriuscita dal regime forfettario, determinando così il reddito secondo criteri analitici, la quota di reddito imputabile ai collaboratori familiari riduce l’imponibile tassabile in capo all’imprenditore individuale. A loro volta i collaboratori familiari dovranno assolvere agli obblighi dichiarativi indicando il reddito imputato (per trasparenza) all’interno del quadro RH del Modello UNICOPF.

 

Cosa bisogna sapere in merito ai Contributi previdenziali?

I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfetariamente. L’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo. Il reddito determinato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del Tuir).

Se vuoi approfondire l’argomento, visita la pagina Regime Forfettario

(articolo aggiornato 18/05/18)

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