Ciascuno o entrambi i coniugi, per atto pubblico, o un terzo, anche per testamento, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia (art. 167 cod. civ.).
Il successivo art. 168 stabilisce che: la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta a entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione; i frutti dei beni del fondo patrimoniale devono essere impiegati per i bisogni della famiglia; l’amministrazione degli stessi è regolata dalle norme relative all’amministrazione della comunione legale.
Dal punto di vista fiscale, i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi (art. 4 co. 1 lettera b, Tuir), indipendentemente dalla circostanza che la costituzione del fondo sia avvenuta con il trasferimento del diritto di proprietà ovvero con la riserva di proprietà in capo all’originario proprietario e, quindi, a prescindere dalla circostanza che ciascun coniuge sia titolare o meno di un diritto reale sul bene e dalla misura cui spetta detto diritto.
Questa disposizione ha carattere generale e, quindi, è applicabile anche per l’imputazione dei redditi derivanti dalla locazione degli immobili a uso abitativo.
Peraltro, il particolare principio di imputazione del reddito previsto in presenza di un fondo patrimoniale opera anche in sede di applicazione della cedolare secca, in considerazione del comune presupposto impositivo e del carattere alternativo della cedolare secca rispetto all’Irpef, risultando assorbente del requisito soggettivo concernente la proprietà dell’immobile (art. 3 co. 1 D. Lgs. nr. 23/2011).
Ne consegue che, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni richieste dalla legge, nel caso di immobili in fondo patrimoniale, il coniuge non proprietario può optare autonomamente per l’applicazione della cedolare secca sui canoni di locazione a lui imputati (AdE circ. nr. 20/E/2012 paragrafo 7).
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