Il bed and breakfast (B&B) è un’attività ricettiva (“letto e colazione”) di tipo extra-alberghiero che offre un servizio di alloggio e prima colazione per un numero limitato di camere o posti letto utilizzando parti dell’abitazione privata del proprietario, con periodi di apertura annuale o stagionale.
Per quanto riguarda l’aspetto fiscale, in base alla modalità di esercizio dell’attività, si possono verificare due ipotesi :
A tal proposito si veda il D. Lgs. nr. 79/2011 (cosiddetto “Codice del Consumo“) che ha introdotto la figura del B&B imprenditoriale.
Nel primo caso, si fa riferimento all’esercizio di un’attività d’impresa di natura commerciale occasionale.
Viceversa, la seconda ipotesi richiede necessariamente l’apertura della partita Iva, non sussistendo i presupposti per l’esercizio di un’attività d’impresa occasionale. Si tratta, infatti, di attività d’impresa svolta in modo continuativo e professionale.
Essendo in presenza di un’attività economica (fornitura sistematica e professionale, dietro corrispettivo, di alloggio e prima colazione) si producono effetti sia ai fini IVA che ai fini delle imposte dirette.
Per esercizio d’impresa si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli artt. 2135 e 2195 cod. civ. (art. 4, co. 1, DPR nr. 633/197).
Nel caso di specie, siamo dinanzi a un’attività commerciale che si configura come un’organizzazione in forma d’impresa, in quanto il soggetto agente non si limita a prestare determinati servizi, ma svolge a proprio rischio un’attività di organizzazione di mezzi e persone finalizzata alla prestazione medesima.
A consolidamento della norma, la risoluzione Agenzia Entrate nr. 180/E/2000 ha disciplinato (sia ai fini IVA che delle imposte dirette) che “il presupposto soggettivo di imponibilità all’IVA sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali, cioè rientranti in un’attività esercitata per professione abituale, e il carattere saltuario della attività di fornitura di “alloggio e prima colazione” si identifica con quello dell’occasionalità; ne consegue, in via generale, che l’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva può affermarsi solo se l’attività viene esercitata non in modo sistematico o con carattere di stabilità e senza quella organizzazione di mezzi che è indice di professionalità dell’esercizio dell’attività stessa”.
Ovviamente, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che questi elementi si configurano come degli indicatori dell’esercizio di un’attività d’impresa professionale, specificando che ogni situazione richiede un’oggettiva valutazione.
Nel caso in cui questi elementi trovino oggettiva manifestazione, è obbligatorio:
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